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Assunzioni, chi sfora i tetti 2020 deve rientrare nel 2021
di Luigi Oliveri

I comuni che si avvalgano della deroga al tetto di spesa delle assunzioni del 2020, consentito dalla circolare 13 maggio 2020 esplicativa del nuovo sistema, sono tenuti a rientrare nei limiti di spesa entro il 2021, senza esclusione.

Non si rileva alcuna possibilità di differenziare la posizione degli enti non virtuosi, il cui rapporto spesa di personale/media triennale delle entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità sia superiore ai valori soglia di cui alla Tabella 3 del decreto interministeriale 17/3/2020, ed enti virtuosi, il cui rapporto sia inferiore ai valori soglia di cui alla Tabella 1 del medesimo decreto.
La tesi della posizione differenziata degli enti è espressa dall’Anci, con la sua nota di lettura del 24 settembre 2020 sulle nuove regole di disciplina delle assunzioni.
È opportuno premettere che la circolare, in considerazione dell’entrata in vigore del decreto avvenuta il 20/4/2020, intende aprire spazi per consentire ai comuni di portare a termine le procedure di reclutamento avviate prima di tale data.
A tale scopo, disegna una sorta di regime transitorio, consentendo per il 2020 ai comuni di sforare i limiti alle assunzioni, includendo la spesa per i concorsi attivati entro il 20 aprile 2020, ma richiamandoli alla necessità di rientrare nei limiti di spesa fissati dal decreto entro il 2021.
L’Anci «ammorbidisce» l’indicazione della circolare, ritenendo che il «rientro» nei limiti di spesa entro il 2021 incomba solo sui comuni che, scontando gli effetti finanziari derivanti dall’effettuazione delle assunzioni avviate prima del 20 maggio 2020, si ritroverebbero nella fascia dei comuni non virtuosi o ad elevata incidenza della spesa di personale e, quindi, con un rapporto spesa di personale/entrata superiore ai valori indicati dalla Tabella 3 del decreto 17.3.2020.
Tale obbligo di rientro, secondo l’Anci, non graverebbe, invece, su quei comuni che applicando la circolare passassero dal novero degli enti virtuosi a quello degli della fascia intermedia, il cui valore del rapporto tra spese ed entrate sia superiore ai valori soglia della Tabella 1, ma inferiore a quelli della Tabella 3, del decreto ministeriale.
Per questi comuni, l’Associazione ritiene basti non superare a partire dal 2021 il rapporto spesa di personale/entrate correnti nette rilevato dal rendiconto.
Queste indicazioni non possono considerarsi corrette, per molteplici ragioni. In primo luogo, si fornisce una lettura estensiva delle indicazioni della Circolare, già molto permissive e non condivise dalla magistratura contabile, che nei pareri fin qui espressi ritiene non sostenibile l’esistenza di un regime transitorio.
Occorre, poi, rilevare che anche gli enti della fascia intermedia hanno implicitamente l’obbligo di migliorare la propria posizione: andare verso la fascia degli enti virtuosi non può non essere un obiettivo da perseguire ed incentivare.
Ma, soprattutto, né l’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2020, né il decreto 17.3.2020 contengono alcuna norma che consenta agli enti di peggiorare il proprio rapporto spesa/entrate, sì da passare dai valori della Tabella 1 a quelli della Tabella 2, o, peggio ancora, a quelli della Tabella 3.
Infatti, agli enti virtuosi, con valori compresi nella Tabella 1, è permesso di incrementare la spesa di personale, a condizione, però, di non superare mai i valori soglia.
Pertanto, è del tutto evidente che la circolare non può essere letta come fonte che consenta ai comuni di passare da enti virtuosi a non virtuosi (si tratta di una grave violazione della corretta gestione contabile, che i revisori non dovrebbero permettere), specie se dai valori della Tabella 1 passino a quelli della Tabella 3.
L’indicazione di rientrare nel 2021 nei valori soglia contenuta nella circolare va letta nel senso che accanto alla valutazione di opportunità di attivare egualmente le assunzioni ante 20/4/2020 nonostante determinino lo sforamento dei valori nel 2020 (si tratta di una facoltà e non di un obbligo), i comuni debbono da subito operare per ridurre dal 2021 altre voci di spesa di personale, o accrescere in modo significativo le entrate o ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità e rientrare dall’anno prossimo nella fascia registrata nell’aprile 2020.

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