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Rilevanza delle inadempienze in materia di fiscalità locale ai fini della partecipazione a procedure di gara.
 
 
Gent.ma Redazione
Ai fini della sua pubblicazione nella Vostra pregiata rivista on-line, invio l’allegata sintesi della sentenza del TAR lecce n. 731-2020.
Ringrazio per la cortese disponibilità e porgo cordiali saluti.
Agostino Galeone
 
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A cura di Agostino Galeone
 
 
RILEVANZA DELLE INADEMPIENZE IN MATERIA DI FISCALITÀ LOCALE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARA.
 
TAR PUGLIA – Lecce sentenza n. 731 del 13 luglio 2020
 
La ditta ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento del Servizio di raccolta e trasporto dei rsu, adottato dal RUP del Comune capofila di un ARO, deducendo, a sostegno del proprio ricorso, che la disposta esclusione sarebbe illegittima in quanto motivata dal fatto che la stessa ricorrente è in posizione fiscale irregolare, accertata in modo definitivo, in quanto inadempiente rispetto ad un tributo locale (TARI 2013), che, sempre secondo parte ricorrente, sarebbe escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 80, comma 4 del d. lgs. n. 50/2016 letto in combinato disposto con l’art. 86, comma 2, dello stesso Codice dei contratti pubblici.
Il giudice adito, dopo avere riportato i testi normativi delle disposizioni citate pro domo sua dalla ricorrente, rileva che “il legislatore non distingue tra tributi nazionali e tributi locali, sicché anche la violazione della normativa dettata in tema di fiscalità locale rileva ai fini dell’esclusione del concorrente dalla gara.”
E aggiunge che “La qual cosa è del tutto logica, se si considera che anche il mancato pagamento di tributi locali di importo superiore ad € 5.000 genera allarme sociale nei confronti dell’operatore economico, determinando a suo carico il sorgere di un giudizio negativo in ordine alla sua serietà e solidità finanziaria.”
Ritiene, inoltre, che anche in presenza della certificazione di cui all’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, fornita dall’Agenzia delle Entrate tramite il sistema AVCPass, non comprendente i tributi locali, “resta fermo il potere-dovere delle stazioni appaltanti di verificare comunque la regolarità fiscale dell’operatore partecipante alla gara.”
Riguardo alla definitività dell’avviso di accertamento fa presente “che, non essendo tale avviso di accertamento – di cui la ricorrente ha avuto legale scienza, come emerge dalla sigla apposta sul lato della ricezione del plico – stato impugnato, esso è divenuto definitivo, integrando così la causa di esclusione dalla gara di cui al cennato art. 80 co. 4 CAP. Né rileva il pagamento effettuato dalla ricorrente, essendo lo stesso intervenuto soltanto successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda, e quindi al di fuori del margine temporale dettato dall’art. 80 co. 4 CAP. Alla stessa stregua, non rilevano i pagamenti relativi alle ulteriori annualità del tributo, non essendo tale situazione contemplata dalla più volte cennata previsione di cui all’art. 80 co. 4 CAP.”
 
data, 26 settembre 2020
 

 

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