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Impianti pubblicitari – Istanza autorizzazione installazione – silenzio inadempimento – presupposti – quando ricorre l’obbligo di provvedere

 

Gent.ma Redazione
Ai fini della sua pubblicazione sul Vostro sito web, invio gli allegati files.
Ringrazio e porgo i più cordiali saluti. Agostino Galeone
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a cura di Agostino Galeone
 
IMPIANTI PUBBLICITARI – ISTANZA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE – SILENZIO INADEMPIMENTO – PRESUPPOSTI – QUANDO RICORRE L’OBBLIGO DI PROVVEDERE.
 
 
 
La sentenza su evidenziata decide nel merito del ricorso proposto dalla ditta ricorrente per ottenere l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune riguardo all’istanza diretta a ottenere il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di alcuni impianti pubblicitari lungo le vie dei centri abitati.
 
Il giudice adito, preliminarmente, afferma che “l’art. 2 della legge n. 241/1990 – dopo averne riportato il testo : “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso” -, sancisce il principio fondamentale di certezza del tempo amministrativo, da un lato, imponendo alla P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, dall’altro, prescrivendo alla stessa Amministrazione di fissare il termine entro il quale il procedimento si deve concludere, stabilendo, a tal fine, il termine legale suppletivo di 30 giorni decorrente dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se trattasi di procedimento ad istanza di parte.”
 
Successivamente, il TAR, in conformità all’indirizzo giurisprudenziale prevalente, dichiara che affinché sussista il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione pubblica occorre quale presupposto necessario, oltre all’istanza presentata dall’interessato e alla mancata conclusione del procedimento entro il termine astrattamente previsto per la tipologia di procedimento attivato con l’istanza, anche la violazione di un preciso obbligo di provvedere.
 
Riguardo a quest’ultimo presupposto il TAR, sempre adeguandosi al prevalente indirizzo giurisprudenziale, ritiene che “l’obbligo di procedere sull’istanza del privato, sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali o dalla peculiarità del caso, per il quale ragioni di giustizia o rapporti esistenti tra amministrazioni ed amministrati impongono l’adozione di un provvedimento espresso, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni” (T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, 16/03/2015, n. 4207; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 11/02/2020, n. 185).
 
Infine, per quanto concerne la materia di installazione di impianti pubblicitari, rifacendosi alla recente sentenza della stessa Sezione (T.A.R. Puglia – Lecce Sez. III n. 487/2020), fa rilevare che “non è controvertibile la sussistenza in capo alla P.A. dell’obbligo di riscontrare espressamente le istanze dei privati, come ribadito da prevalente e condivisibile giurisprudenza, in base alla quale “…l’apposizione di cartelli pubblicitari lungo le strade richiede un pronunciamento esplicito dell’Autorità competente venendo in considerazione interessi sensibili, quali la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale degli impianti pubblicitari” ed essendo, pertanto, soggetta ad autorizzazione o concessione amministrativa (in tal senso anche T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 28/3/2017, n. 305).
 
data 27 settembre 2020

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