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Gare: calcolo soglia anomalia tra offerte identiche
Pubblicato il 25 settembre 2020

 
Il calcolo della soglia di anomalia prevede che le offerte aventi un uguale valore di ribasso debbano essere prese in considerazione distintamente per  singoli valori.
Questo il principio espresso dal TAR Puglia, Sez. III del 17 settembre 2020 n. 1157.
Una società aveva indetto una gara per l’affidamento di un appalto di lavori.  La commissione di gara, mediante il calcolo della soglia di anomalia aveva aggiudicato l’affidamento dei lavori in favore di un operatore economico.
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la commissione di gara chiedendone il ricalcolo della soglia di anomalia in applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e della circolare MIT n. 8 del 24/10/2019.
Successivamente, il RUP aveva confermato la decisione ritenendo di aver correttamente applicato il criterio di calcolo.
I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso proposto dal ricorrente ed hanno ribadito che l’art. 97 del d.lgs. 50/2016 prevede che le offerte aventi un uguale valore di ribasso debbano essere prese in considerazione distintamente per i singoli valori.
Inoltre, secondo i magistrati amministrativi, per quanto concerne la circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 invocata dalla ricorrente, nella parte in cui prevede che i ribassi di pari valore non debbano  essere considerati come distinti bensì come un unico ribasso, non risulterebbe richiamata espressamente nel bando di gara.
Pertanto la circolare MIT suindicata e citata dal ricorrente può essere applicata alla fattispecie in esame ma solo nelle parti in cui non deroga al criterio di cui all’art. 97 del d.lgs. 50/2016.
Leggi la sentenza

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