25/09/2020 – Le novità del D.L. “Semplificazioni” in tema di appalti e antimafia

Le novità del D.L. “Semplificazioni” in tema di appalti e antimafia
giovedì 24 settembre 2020
di Panato Marco – Avvocato in Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa
 
La Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha convertito in legge il D.L “Semplificazioni”: modifiche permanenti e transitorie al Codice appalti, con novità sia per le Stazioni Appaltanti (soglie, procedure, offerte, verifiche antimafia, centrali di committenza) sia per gli operatori economici. L’ottica del legislatore appare quella di semplificare e accelerare procedure ed adempimenti.
 
 
Impostazione degli interventi di modifica operati dal Decreto Legge Semplificazioni convertito in legge In data 15 settembre 2020 è entrata in vigore la legge n. 120/2020 di conversione del cosiddetto “Decreto Legge Semplificazioni” (dl n. 76/2020), che ha introdotto una serie di modifiche, in taluni casi rilevanti, al Codice dei Contratti Pubblici, che interessano tanto la fase di gara/affidamento dell’appalto quanto quella di esecuzione del contratto.
Le modifiche introdotte dal D.L. convertito in legge citato in ambito appalti sono riconducibili a due tipologie, cioè modifiche permanenti e modifiche transitorie, con queste ultime che hanno introdotto un regime derogatorio valido fino al 31.12.2021. Le principali modifiche a carattere permanente.
Tra gli interventi di modifica permanenti se ne segnalano tre destinati ad avere, ciascuno per il proprio ambito, importanti effetti sull’operatore economico.
Il primo concerne l’obbligo di stipula dei contratti d’appalto entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, termine derogabile solo da un provvedimento adeguatamente motivato della Stazione appaltante che si giustifica in un proprio preciso interesso e in quello nazionale.
Il secondo riguarda la nuova configurazione di una causa di esclusione dalle gare prevista dall’art. 80 comma 4 del Codice, ovvero la possibilità, ora, per le Stazioni appaltanti di escludere il concorrente in caso di gravi irregolarità fiscali (soglia dei 5.000,00 euro) e contributive (parametri legati al mancato rilascio di un DURC regolare). anche non definitivamente accertate. Diviene quindi ora sufficiente la sola condizione della gravità e non anche del definitivo accertamento, il cui apprezzamento è rimesso alla valutazione di ciascuna singola Stazione appaltante.
Essendo la norma di neo introduzione (rectius modifica), al momento non ci sono ulteriori indicazioni e/o parametri che possano orientare i singoli operatori economici sulle motivazioni concrete che possano portare ciascuna Stazione appaltante ad escludere l’impresa offerente.
Il terzo e ultimo intervento di modifica riguarda la finanza di progetto (project financing): è ora consentito agli operatori economici di presentare proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori e servizi, anche se già presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice. È previsto, quindi, che il progetto di fattibilità eventualmente modificato, sia inserito negli strumenti di programmazione, qualora non vi sia già presente. Le principali modifiche a carattere temporaneo (regime valido fino al 31.12.2021).
Una prima importante novità apportata dalla legge di conversione concerne il nuovo meccanismo degli affidamenti sotto soglia suddiviso per fasce di importi che si può riassumere secondo lo schema di seguito riportato.
Per le procedure sottosoglia comunitaria (cioè lavori < 5.350.000,00 € e servizi & forniture settori ordinari/speciali < 214.000,00/428.000,00 €)
Affidamento diretto • Per i lavori fino a 150.000,00 € • Per i servizi e forniture fino a 75.000,00 €
Procedura negoziata previo invito di un numero progressivo di concorrenti Per i lavori • Da 150.000,00 € a 350.000,00 € previo interpello di 5 operatori economici;• Da 350.000,00 € a 1 mln € previo interpello di 10 operatori economici; • Da 1 mln € alla soglia di 5.350.000,00 € previo interpello di 15 operatori economici.
Per servizi e forniture • Da 75.000,00 € alle soglie comunitarie di 241.000,00 € (settori ordinari) e 428.000,00 € (settori speciali) previo invito di 5 operatori economici.
Una seconda rilevante novità riguarda le procedure soprasoglia comunitaria (cioè lavori >5.350.000,00 € e servizi & forniture settori ordinari/speciali >214.000,00/428.000,00 €) sotto il profilo delle tempistiche in cui si devono svolgere le relative procedure di affidamento.
In quest’ambito sono stati introdotti termini massimi per arrivare ad aggiudicazione, 6 mesi dalla determina di indizione, e termini ridotti per la fase di gara con i termini procedimentali applicabili nei casi di urgenza (da non motivare). Inoltre, per le procedure in corso i cui termini per la presentazione delle offerte siano scaduti entro il 22 febbraio 2020, è stato disposto che il provvedimento di aggiudicazione debba adottarsi entro il 31 dicembre 2020. Anche in questo caso, è previsto un regime di responsabilità per il RUP o per l’operatore economico.
Le novità riguardanti la fase di esecuzione del contratto
La novella legislativa modifica la disciplina dei contratti pubblici anche rispetto alla fase di esecuzione. Nel dettaglio, nell’ambito degli appalti di lavori, viene riconosciuto un SAL entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto convertito (c.d. SAL accelerato) anche in deroga alle clausole contrattuali. Viene inoltre riconosciuto, nel primo SAL utile, il rimborso dei maggiori costi sostenuti dalle imprese per l’adeguamento alle misure di sicurezza (importante aspetto che chiarisce anche la posizione espressa recentemente dal Ministero delle Infrastrutture in occasione di una richiesta di chiarimento sull’operatività del Protocollo delle misure di contenimento nei cantieri).
Ancora, viene riconosciuto un periodo di proroga alle imprese per l’adeguamento alle misure di contenimento che vengono, dunque, ricondotte alla “causa di forza maggiore” di cui all’art. 107 del Codice dei contratti pubblici.
Il Collegio consultivo tecnico (CCT)
Nell’ambito delle modifiche afferenti all’esecuzione dei contratti, una menzione va fatta per un importante strumento/istituto di neo (re)introduzione: il collegio consultivo tecnico.
Fino al 31 dicembre 2021, le Stazioni appaltanti devono obbligatoriamente costituire un collegio consultivo tecnico per i lavori relativi ad opere pubbliche pari o superiore alle soglie di rilevanza europea: questo va costituito prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, ovvero entro trenta giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata. Il CCT ha funzioni in materia di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell’esecuzione.
E’ formato da 3 membri (5 per gli appalti complessi). La pronuncia del CCT, salvo diverso accordo tra le parti, ha natura di lodo contrattuale.
Per i contratti sottosoglia comunitaria la sua costituzione è facoltativa.
Le principali e specifiche novità per le Stazioni appaltanti: antimafia, modalità di esame delle offerte di gara e centrali di committenza
Sono state altresì introdotte nuove regole operative per le Stazioni appaltanti, negli ambiti delle verifiche antimafia, delle modalità/procedure di esame delle offerte di gara e sulle centrali di committenza.
La prima concerne le verifiche antimafia, in ordine alle quali viene consentito a ciascun Ente di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sulla base di una informativa antimafia provvisoria. L’informativa liberatoria dovrà essere rilasciata a seguito della mera consultazione delle banche dati, anche nell’ipotesi in cui il soggetto verificato non è censito.
Viene altresì previsto che la Pubblica Amministrazione può concedere benefici economici anche in assenza di documentazione antimafia quando questa non è subito consultabile nella banca dati nazionale.
La seconda concerne l’esame delle offerte di gara, per le quali è previsto che anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020), trovi applicazione la disposizione prevista, per i settori speciali, dall’art. 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici, la quale consente alle Stazioni Appaltanti, con riferimento alle sole procedure aperte, di procedere con l’esame delle offerte economiche prima di verificare l’idoneità dei concorrenti. La terza riguarda le centrali di committenza, relativamente alle quali fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione la disciplina prevista all’interno dell’art. 37 comma 4 del Codice, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture.
 
Riferimenti normativi:
D.lgs. n. 50/2016

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