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Revoca in autotutela: possibile anche dopo l’aggiudicazione definitiva efficace
23Set, 2020 by Redazione
 
Nella Sentenza n. 603 del 3 settembre 2020 del Tar Genova, i Giudici osservano come l’art. 32, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016, faccia salvo l’esercizio dei poteri di autotutela della Stazione appaltante anche dopo che l’aggiudicazione sia divenuta efficace, fino alla stipulazione del contratto.
Si tratta di un potere ampiamente discrezionale, che trova fondamento:
a) nel Principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della funzione pubblica, senza che a tal fine occorra una diffusa motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico;
b) nel Principio di diritto comune enucleato dall’art. 1328 del Cc., in base al quale la proposta di concludere il contratto, qual è l’atto di indizione della gara, ancorché espressa in forma pubblicistica e subordinata all’osservanza delle regole procedimentali per la scelta del contraente, è sempre revocabile fino a che l’accordo non sia concluso.
I Giudici puntualizzano che, anche in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, l’Amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, benché definitivo, in presenza di vizi dell’intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse.

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