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Proposta sopravvenuta di project financing
Pubblicato il 23 settembre 2020

 
La proposta sopravvenuta di project financing, ex art. 183 d.lgs. n. 50/2016,  deve essere valutata alla stregua di tutte le altre  proposte pervenute precedentemente.
Questo il principio espresso dal TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I del 17 settembre 2020 n. 310.
Un operatore economico aveva presentato una proposta sopravvenuta  di project financing, ex art. 183 del d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di interventi di efficienza energetica in ambito di illuminazione pubblica.
La stazione appaltante aveva negato la valutazione della proposta sopravvenuta presentata da parte dell’operatore economico ricorrente,  adducendo di aver già svolto una valutazione comparativa  su altre proposte che erano pervenute precedentemente.
I giudici amministrativi hanno ritenuto illegittimo il diniego operato della stazione appaltante nel non aver valutato la proposta pervenuta da parte dell’operatore economico.
Inoltre, i giudici amministartivi hanno sottolinato che il confronto tra più proposte anche se sopravvenute deve essere il metodo di valutazione con il quale assicurare i valori cardine dell’imparzialità e buon andamento nonché della libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza ai sensi delll’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016.
Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha ribadito che eventuali proposte sopravvenute di project financing devono essere valutate alla stregua di tutte le altre proposte pervenute precedentemente e il diniego a valutare le proposte sopravvenute è da ritenersi illegittimo.
Leggi la sentenza

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