24/09/2020 – Niente incentivi tecnici per le procedure introdotte dal DL semplificazioni

 
Sperando di fare cosa gradita si invia un breve articolo relativo a un recente pronunciamento della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, in tema di incentivi per funzioni tecniche, da pubblicare sul vostro portale, qualora lo riteniate di interesse.

Distinti saluti

Alberico Ambrosini

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Niente incentivi tecnici per le procedure introdotte dal DL semplificazioni.
 
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione 121/2020/PAR fa chiarezza sulla possibilità di erogare gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016, in relazione alle speciali disposizioni introdotte con il d.l. 76/2020 ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che detta speciali disposizioni al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore degli appalti pubblici, oltre che per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del Covid-19; ed in particolare richiama l’art. 1 co. 1 del D.L. 76/2020 cit., in forza del quale alle procedure di affidamento da esperire entro il 31/07/2021 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 1 del medesimo d.l. n. 76/2020, in deroga a quelle previste dall’art. 36, co. 2, e dall’art. 157 co. 2 del d.lgs 50/2016.
Come ormai noto, secondo il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, la disposizione in argomento autorizza l’erogazione di emolumenti accessori in favore del personale interno delle Pubbliche Amministrazioni in presenza di tre requisiti determinanti:
1) l’adozione di un regolamento interno
2) la stipula di un accordo di contrattazione decentrata
3) il previo espletamento di una procedura comparativa per l’affidamento del contratto di lavoro, servizio o fornitura (cfr. ex multis Sez. di controllo per il Veneto, deliberazione n. 1/2019 PAR, Sez. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 310/2019).
Il comma 2 dell’articolo 113 d.lgs. 50/2016 elenca, inoltre, in maniera espressa le attività per le quali spettano gli incentivi correlati all’esercizio delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti, tra le quali è inclusa anche la figura del direttore dell’esecuzione (coincidente in molti casi con la figura del RUP), in relazione agli appalti di servizi o di forniture.
La ricostruzione effettuata dai giudici contabili del Veneto si pone nella scia degli orientamenti interpretativi già espressi dalle Sezioni regionali della Corte dei conti e più di recente dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, ovvero di legittimare l’erogazione degli incentivi tecnici solo se, a monte, vi sia stato l’espletamento di una “gara”, la quale può ritenersi sussistente “anche nell’ipotesi del ricorso, da parte dell’ente territoriale, alla procedura comparativa di cui all’art. 36, comma, 2, lett. b), d.lgs. n. 50/20161. (Cfr. Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 33/2020).
Le procedure eccezionali e non competitive, quindi, sono da considerare sottratte all’incentivazione (cfr. deliberazione n. 186/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana) e anche gli affidamenti diretti, come peraltro già evidenziato dalla Sezione di controllo regionale per il Veneto in una precedente deliberazione (301/2019/PAR).
Quindi, anche prima dell’introduzione del regime cd. in deroga discendente dal D.L. n. 76/2020, il costante orientamento delle diverse sezioni delle Corti dei conti, riteneva non ammissibile l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche in assenza di una procedura a monte, per quanto semplificata, che si potesse definire di natura comparativa.
Con il regime in deroga a temporalità limitata, introdotto dal d.l. 76/2020, l’affidamento diretto in regime ordinario dal Codice degli appalti ammesso solo fino all’importo massimo di 40.000 euro, viene consentito, in regime derogatorio, per i contratti del valore fino all’importo di 150.000 euro.
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, ritiene, pertanto, che la disciplina in deroga introdotta con l’art. 1 decreto-legge n.76/2020 sia di stretta interpretazione e non consenta alcun effetto estensivo del regime derogatorio, che possa autorizzare alcun riflesso di modificazione della portata letterale dell’art. 113, co.2, del d.lgs. n. 50/2016 il quale rimane – quindi – invariato ed inderogabile nel riferimento alla gara e/o alla procedura comparativa e nella specificazione delle prestazioni tecniche incentivabili. Per lo scopo, precisa ulteriormente che la gara e/o la procedura comparativa che nell’art. 113 costituisce il presupposto necessario, invalicabile e inderogabile per il riconoscimento degli incentivi tecnici, evoca ontologicamente lo svolgimento preliminare delle indagini di mercato per la predisposizione dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali le quali vincolano il soggetto committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte da confrontare secondo i canoni della economicità, dell’efficacia, dell’efficienza contrattuale, recepiti in parametri trasposti preventivamente in un capitolato tecnico, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia ed il diverso oggetto del contratto da affidare.
L’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) consentito in regime derogatorio a temporalità limitata dal D.L. 76/20 “per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35” (“… ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”, v. mod. in legge di conversione 11 settembre 2020 n.120) continua a rimanere, dunque, escluso dalla disciplina degli incentivi tecnici ex art. 113 co. 2, d.lgs. n. 50/2016, salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale l’amministrazione, nonostante la forma semplificata dell’affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria.
 
Dott. Alberico Ambrosini
Funzionario amministrativo contabile
Consiglio regionale dell’Abruzzo
 

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