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Immobile da adibire a Caserma dei Carabinieri: acquisto e gestione
23Set, 2020 by Redazione
 
Nella Delibera n. 79 del 10 settembre 2020 della Corte dei conti Liguria,un Sindaco chiede un parere in merito all’acquisto e alla gestione di un immobile da adibire a Caserma dei Carabinieri.
La Sezione osserva che in base all’art. 57, comma 2, lett. f), del Dl. n. 124/2019, a decorrere dall’anno 2020, gli Enti Locali non sono più soggetti alle limitazioni concernenti le operazioni di acquisto di immobili poste dall’art. 12, comma 1-ter, del Dl. n. 98/2011. L’art. 1, comma 439, della Legge n. 311/2004, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del Dl. n. 95/2012, prevede espressamente la facoltà per i Comuni di concedere alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l’uso gratuito di immobili di loro proprietà.
Inoltre, la medesima disposizione, considerata in combinato con il comma 4-bis del medesimo art. 3, del Dl. n. 95/2012 (inserito dall’art. 1, comma 500, della Legge n. 208/2015), secondo cui i Comuni territorialmente interessati possono contribuire al pagamento del canone di locazione relativo alle caserme delle Forze dell’Ordine ospitate presso proprietà private implica anche la possibilità che tali Enti possano concedere in locazione ad Amministrazioni dello Stato propri immobili con l’indicata destinazione d’uso a canone agevolato.
Un Comune può esplicare le potestà amministrative e gli spazi di autonomia contrattuale riconosciuti dalle sopra menzionate disposizioni con la finalità di perseguimento del “bene” della Sicurezza pubblica e, perciò, anche per garantire il mantenimento di una Caserma dei Carabinieri entro il proprio territorio.

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