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DI FEDERICO FURLAN
 Il potere di ordinanza dei Presidenti di Regione ai tempi di Covid19
 
Abstract [It]: L’articolo ricostruisce l’evoluzione, la natura e i limiti di uno degli strumenti normativi più rilevanti nel contrasto all’epidemia Covid19, le ordinanze dei Presidenti di Regione. La tesi proposta è quella dell’autonomia di questo strumento (come individuato nei d.l. nn. 6, 19 e 33 del 2020) rispetto alle altre fattispecie di ordinanza di necessità previste dall’ordinamento. Considerazioni sono svolte anche in merito ai profili di illegittimità costituzionale di questo nuovo potere di ordinanza.  
 
Sommario1. Introduzione al tema: le ordinanze di necessità disciplinate dai decreti-legge nn. 6, 19 e 33 del 2020, strumento giuridico principe per affrontare l’epidemia causata dal virus Sars-Cov2, come fattispecie autonoma. 2. L’evoluzione del quadro normativo e del riparto dei poteri di emergenza tra Stato e Regioni. 2.1. Il primo approccio: la proclamazione dello stato di emergenza e la gestione “in via ordinaria” con le regole del Testo Unico sulla protezione civile. 2.2. La seconda modalità di contrasto dell’epidemia: le ordinanze sanitarie “congiunte” sulle zone rosse del 21 febbraio 2020. 2.3. Il tempo della legislazione d’urgenza: il d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020. 3. Problemi applicativi nel rapporto tra ordinanze statali e regionali dopo il d.l. n. 6 del 2020. 3.1. I confini dell’intervento regionale: il caso Marche e le ordinanze campane. 3.2. A chi compete l’istituzione delle zone rosse? 3.3. Le antinomie tra ordinanze regionali precedenti e d.p.c.m. successivi. 4. Il potere di ordinanza dei Presidenti di Regione dopo il d.l. n. 19 del 25 marzo 2020. 4.1. Generalità. 4.2. La natura delle ordinanze regionali emesse ai sensi del d.l. n. 19. 4.3. Le ordinanze “permissive”, i ricorsi alla giurisprudenza amministrativa e le decisioni dei giudici amministrativi. 5. Il d.l. n. 33 del 16 maggio 2020 e i nuovi margini di intervento regionale. 6. Profili di costituzionalità delle ordinanze dei Presidenti di Regione che prevedono la limitazione/sospensione dei diritti costituzionali. 7. Conclusioni: l’impatto di Covid19 sul regionalismo italiano.
 

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