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Lazio, del. n. 73 – Gratuità degli incarichi
Pubblicato il 23 settembre 2020

 
Un Sindaco ha chiesto un parere in merito a se l’erogazione di contributi a fondo perduto, la cui attribuzione è condizionata al verificarsi di determinati eventi che presuppongono azioni da parte del beneficiario e destinate alla realizzazione di progetti specifici, possano essere assegnati come compensi per le cariche ricoperte nel consiglio di amministrazione di un’azienda speciale.
I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 73/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 settembre, hanno precisato che ove le erogazioni abbiano le caratteristiche di contributi a carico delle finanze pubbliche sarà applicabile il principio di gratuità, ex art. 6, comma 2 del d.l. 78/2010.
I magistrati contabili hanno ribadito quanto espresso dalla Corte Costituzionale n. 161/2012 secondo cui fra gli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche rientrano sia quelli che ricevono erogazioni finanziarie sia quelli che ricevono qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o di diminuirne quelle passive.
Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, se le somme percepite da un’azienda speciale sono in grado di  incrementare le componenti attive del bilancio non troverà applicazione il principio di gratuità di cui all’art. 6, comma 2 del d.l. 78/2010, qualora invece tali somme siano in grado di diminuire i componenti passivi del bilancio troverà invece applicazione il suddetto principio di gratuità.
Spetterà dunque all’ente, nell’ambito della propria discrezionalità e responsabilità, verificare la reale natura giuridica delle erogazioni ricevute.
Leggi la deliberazione

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