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Cassazione: se l’ente non raccoglie rifiuti
Tari scontabile fino al 40%
di Debora Alberici

La Tari può essere ridotta fino al 40% se il comune non raccoglie i rifiuti. Molto dipende anche da quanta distanza c’è fra il contribuente e il primo punto di raccolta dell’ente locale. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 19767 del 22 settembre 2020, ha accolto il ricorso di un’impresa che aveva chiesto al Comune di Nola una sostanziale riduzione dell’imposta dato il disservizio della mancata raccolta dei rifiuti. Gli Ermellini hanno ribaltato il verdetto reso dalla Ctr di Napoli premettendo, in primo luogo, che la Tari è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all’espletamento da parte dell’ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio, e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, per cui sarebbe contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione.

Posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l’occupazione e detenzione di locali e aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già ?ssati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate.
Detto ciò, conclude la Cassazione, per il mancato svolgimento del servizio di raccolta, nell’irrilevanza delle ragioni da cui è determinato, va affermato il diritto a una riduzione quanto meno sino al 40%.

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