23/09/2020 – Rilevanza delle vicende penali afferenti la procedura concorsuale sui termini di impugnazione degli atti di gara e sull’illegittimità dell’aggiudicazione

Rilevanza delle vicende penali afferenti la procedura concorsuale sui termini di impugnazione degli atti di gara e sull’illegittimità dell’aggiudicazione
 
Egregia Redazione,
ai fini della sua pubblicazione sulla Vostra pregiata rivista, invio l’allegata massima del Consiglio di Stato afferente la rilevanza sul provvedimento di aggiudicazione definitiva di una gara di condotte penalmente perseguibili per avere inficiato la stessa procedura.
Ringrazio e porgo i più cordiali saluti.
Agostino Galeone 
 
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a cura di Agostino Galeone
 
RILEVANZA DELLE VICENDE PENALI AFFERENTI LA PROCEDURA CONCORSUALE SUI TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DI GARA E SULL’ILLEGITTIMITÀ DELL’AGGIUDICAZIONE
 
Consiglio di Stato sentenza 5496 del 21/09/2020

 

Il ricorrente ha eccepito l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva di una procedura di gara avendo appreso “da notizie di stampa dell’esistenza di una indagine penale e della contestuale applicazione di misure cautelari personali nei confronti dei vertici di ………….. (dell’aggiudicatario), del RUP e degli ulteriori funzionari operanti nella procedura in contesa per fatti collusivi e fraudolenti diretti a turbare la gara al fine di favorire il raggruppamento poi risultato aggiudicatario.”

Riguardo alle predette ulteriori censure di illegittimità il TAR, di cui viene appellata la sentenza, le ha ritenute “manifestamente tardive perché proposte quasi un anno e mezzo dopo la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, avvenuta il 31 marzo 2015, in violazione del termine decadenziale di 30 giorni previsto dalla normativa di settore”; perciò le ha dichiarate “irricevibili e non esaminabili dal collegio, sia in relazione alla domanda di annullamento (comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse), sia, conseguentemente, a fini risarcitori.”.

Il Consiglio di Stato ha ritenute infondate tali censure, Per l’asserita richiesta di rimessione intermini per presentare motivi aggiunti ha affermato che “Le vicende estranee al procedimento di affidamento concluso con l’aggiudicazione impugnata, in particolare le vicende penali che involgono condotte tenute dalla p.a. o da altri soggetti coinvolti nel procedimento medesimo, non operano -come pretenderebbe l’appellante- come ragioni di rimessione in termini per la proposizione di motivi aggiunti all’impugnazione principale.

Vi osta la norma dell’art. 43, primo comma, ultimo periodo, Cod. proc. amm. per il quale ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini, da leggersi in combinato disposto con l’art. 120, comma 5, Cod. proc. amm., l’una e l’altro riferiti alla conoscenza (o conoscibilità) degli atti della procedura di gara.

In merito all’interpretazione delle norme appena richiamate, è sufficiente fare rinvio all’articolata motivazione della recente decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, 2 luglio 2020, n. 12, che ha concluso con l’affermazione dei seguenti principi di diritto:

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b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;

c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;

d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;

e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati.>>.

Per quanto concerne, poi, i comportamenti aventi rilevanza a norma del codice penale, il giudice d’appello si conforma all’indirizzo giurisprudenziale prevalente secondo cui “Le vicende penali riguardanti i procedimenti amministrativi non solo non sono di per sé causa di nullità ex post degli atti amministrativi che siano conseguenza di condotte integranti reato (come da giurisprudenza pacifica, espressa, tra l’altro, da Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2014, n. 755; Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5266; Ad. Plen., n. 3 del 1976, richiamate nella sentenza di questa Sezione, 4 maggio 2015, n. 2237, cui adde, successivamente, nello stesso senso Cons. Stato, IV, 20 gennaio 2015, n. 143), ma nemmeno consentono la “riapertura” dei termini di impugnazione dell’aggiudicazione per vizi originati dalla conduzione del procedimento di gara, anche quando -come nel caso di specie- si assuma che gli stessi siano stati resi conoscibili soltanto a seguito delle emergenze del processo penale. Oggetto del giudizio di annullamento restano gli atti di gara, e non anche i fatti che li avrebbero determinati, sicché è dalla conoscenza (o conoscibilità) dei primi che decorre il termine di impugnazione, secondo i principi di diritto sopra riportati.”

data, 22 settembre 2020

 

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