23/09/2020 – Le indicazioni per le spese per le elezioni/referendum

Spese referendum-elezioni
Le indicazioni per le spese per le elezioni/referendum
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
La Direzione centrale della finanza locale (DCFL) del Ministero dell’interno, per quanto riguarda di spese di organizzazione tecnica ed attuazione e di competenze dovute ai componenti dei seggi per lo svolgimento contemporaneo del referendum popolare confermativo, delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre 2020, fornisce chiarimenti ed istruzioni con:
– la circolare n. FL 15 del 24 luglio 2020, riguardante le “Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per lo svolgimento contemporaneo del referendum popolare confermativo, delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre 2020. Disciplina dei riparti”;
– la circolare n. FL 16 del 24 luglio 2020, riguardante le “Competenze dovute ai componenti dei seggi per lo svolgimento contemporaneo del referendum popolare confermativo, delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre 2020”;
– la circolare n. FL 17 del 12 settembre 2020, riguardante la “Integrazione e rettifica delle circolari n. FL 15 e FL 16 del 2020 in materia di spese di organizzazione tecnica ed attuazione e di competenze dovute ai componenti dei seggi per lo svolgimento contemporaneo del referendum popolare confermativo, delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre 2020″;.
-la circolare n. FL 18 del 18 settembre 2020, riguardante la “Rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 per le sezioni elettorali ospedaliere e seggi speciali costituiti nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale”.
Infine, nel sito della DCFL sono riportate le circolari n. FL 15 e n. FL 16, così come integrate e modificate dalla circ. n. FL 17.
Il finanziamento della spesa
L’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con decreto del Ministero dell’interno nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i Comuni fino a 3 sezioni elettorali. Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni. Ai fine della programmazione della spesa, l’importo stimato, ad esclusione del rimborso dei componenti dei seggi elettorali, può essere valutato nell’80% delle somme assegnate in occasione del referendum del 17 aprile 2016.
Spese dei comuni rimborsabili dallo Stato
I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Le spese rimborsabili sono relative ai titoli di seguito specificati:
a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali. Ai fini della deteriomanzione delle competenze si tiene conto se si ha lo svolgimento del solo referendum popolare confermativo, lo svolgimento del referendum popolare confermativo abbinato con altre votazioni, lo svolgimento delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica abbinato al referendum popolare confermativo e/o a elezioni amministrative.Le spese relative agli onorari dei componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali;
b) Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario. E’ chiarito che il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il 27 luglio 2020, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 25 settembre 2020, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni è fissato entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili.
Le spese per il lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l’eventuale erogazione dei buoni pasto al personale dipendente impegnato nell’attività elettorale, e le altre spese anticipate dai Comuni saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni. E’ chiarito che non va mai dimenticato che gli enti tenuti a presentare il rendiconto sono soltanto i Comuni. Ai fini del rimborso spese per le consultazioni elettorali la legge non riconosce altre tipologie di enti oltre i Comuni.
c) Spese per assunzione di personale a tempo determinato. Nella circolare n. FL 15 è fatto presente che la materia relativa al lavoro straordinario dei Comuni è trattata dalla Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, alla quale, pertanto, dovranno essere indirizzati gli eventuali quesiti.
d) Spese relative agli stampati (o software sostitutivi), non forniti direttamente dallo Stato.
e) Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine .
f) Spese per collegamenti telefonici.
g) Spese per la propaganda elettorale .
h) Spese postali.
i) Ulteriori spese. Possono essere imputate al capitolo 1312, pg. 1, le spese non indicate nella precedente elencazione purché legittimamente assunte e che siano ritenute indispensabili per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni. Relativamente alle spese rivenienti dall’eventuale alloggiamento delle forze dell’ordine, si comunica che le stesse non possono essere poste a carico del capitolo 1312, pg. 1, e che occorre fare riferimento al competente Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al quale dovranno essere indirizzati gli eventuali quesiti.
Pagamenti in favore dei Comuni
Il pagamento dell’anticipo sui rimborsi spesa in favore di ciascun Comune sarà disposto direttamente dalla DCFL in base percentuale sull’importo massimo ammissibile calcolato per ogni ente. Il pagamento dell’importo a saldo in favore di ciascun Comune sarà eseguito, come l’anticipo, direttamente dalla DCFL sulla base dei risultati del controllo della rendicontazione presentata dagli enti, effettuato dalle Prefetture e comunicato alla DCFL tramite procedura informatizzata.
Presentazione dei rendiconti
I Comuni, appena ultimati i propri adempimenti, dovranno redigere il rendiconto e inviarlo alle Prefetture con la massima sollecitudine ed in ogni caso non oltre il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, e cioè entro il 20 gennaio 2021.
Disciplina dei riparti
Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni. In merito al riparto delle suddette spese sono prvisti i diversi criteri(a seconda delle diverse tipologie di elezioni/referendum).
Trasmissione degli esiti del controllo dei rendiconti
Le Prefetture, ultimate le dovute verifiche, procederanno a comunicare gli esiti del controllo dei rendiconti presentati dai Comuni utilizzando la Procedura Rendiconti Spese Elettorali, di immediato invio tra le Prefetture ed Autorità con il Ministero dell’interno – Direzione Centrale della Finanza Locale.
Oneri per le Sezioni elettorali ospedaliere e seggi speciali costituiti nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19
Per quanto riguarda le Sezioni elettorali ospedaliere e seggi speciali costituiti nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 , di cui all’art. 2, del D.L. 14 agosto 2020, n. 103, è precisato che, essendo impossibile quantificare, anticipatamente alle operazioni di voto, con esattezza e completezza gli oneri legati alla pianificazione e organizzazione delle predette strutture eccezionali legate alla presenza di reparti COVID-19 e alle richieste di voto domiciliare, tali spese non rientrano fra quelle cosiddette ordinarie e pertanto NON sono da includere nella ripartizione del fondo stanziato dal Ministero dell’economia e delle finanze per i rimborsi elettorali ma, bensì, saranno oggetto di apposita e separata rendicontazione e ad esclusivo carico dello Stato (cioè senza ripartizione fra amministrazioni interessate in caso di abbinamento di votazioni) nei limiti degli stanziamenti previsti dal medesimo D.L. 14 agosto 2020, n. 103.
Spese per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale
Il D.L. 11 settembre 2020, n. 117 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle spese per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020, i cui criteri e modalità di riparto saranno determinati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Analogamente alle eccezionali disposizioni in presenza di reparti COVID-19, le spese che gli enti dovranno sostenere per tale finalità non risultano al momento possibili da quantificare, pertanto, con il consueto invito che si rivolge agli enti ad un giusto contemperamento fra le opposte esigenze fra minimizzare i costi e massimizzare gli interventi di disinfezione, si specifica che queste spese sono distinte da quelle ordinarie, quindi sono fuori dal limite massimo rimborsabile delle spese elettorali, che sarà comunicato non appena il Ministero dell’economia e finanze avrà accreditato il relativo capitolo di bilancio ad esse dedicato, e quindi saranno oggetto di apposita e separata rendicontazione e ad esclusivo carico dello Stato (cioè senza ripartizione fra amministrazioni interessate in caso di abbinamento di votazioni) nei limiti dei 39 milioni di euro dello stanziamento previsto dal medesimo D.L. n. 117/2020.
Competenze dovute ai componenti dei seggi per lo svolgimento dei ballottaggi
Infine nella circolare n. FL 17 è chiarito che nel caso si dovesse rivotare (ballottaggio) sia per eleggere il Presidente di una Regione che per il Sindaco, negli enti interessati dal rinnovo di entrambe le cariche, gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei Comuni sono a loro carico, eventualmente divisi a metà se chiamati contemporaneamente al voto.

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