23/09/2020 – Le disposizioni contenute nel decreto “Crescita” sulle assunzioni del personale si applicano anche alle Unioni dei Comuni

Le disposizioni contenute nel decreto “Crescita” sulle assunzioni del personale si applicano anche alle Unioni dei Comuni
di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
 
Le regole introdotte dal decreto interministeriale del 17 marzo 2020 (Funzione pubblica, Economia e Interno pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27 aprile 2020) per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, attuativa dell’art. 33D.L. n. 34/2019, cd. decreto “Crescita” si applicano anche alle Unioni dei Comuni; la deliberazione della Corte dei Conti per la Lombardia n. 109, del 10 settembre 2020, ha fornito chiarimenti in merito a dei quesiti posti da un sindaco lombardo, facente parte di una Unione di Comuni.
L’istanza avanza alla Corte dei Conti
Il Sindaco di un Comune richiama, in premessa, il testo del comma 2, dell’art. 33 del D.L. n. 34 del 2019 , come modificato dalla legge di Bilancio 2020 (comma 853art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160) e la circostanza dell’approvazione il 17 marzo 2020 del DPCM interministeriale (Funzione Pubblica, Economia e Finanze e Interno), recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni” (successivamente pubblicato in G.U. il 27 aprile 2020).
Il Sindaco chiede ai giudici contabili se:
1) la nuova disciplina si applica anche alle Unioni non essendo menzionate nel DPCM succitato e, in caso di risposta negativa, se continua ad applicarsi la normativa previgente per non essere stata abrogata (art. 1, comma 229L. n. 208/2015 e art. 32 del TUEL);
2) in caso di applicazione della normativa previgente (in particolare art. 32 TUEL), se il comune che ha già ceduto la capacità assunzionale all’Unione, conteggiandola secondo la normativa previgente, deve rieffettuare i conteggi secondo la nuova normativa entrata in vigore (DPCM suindicato).
Cosa dispone la legge di Bilancio 2020
Il comma 853, dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020, veicolata nella L. n. 160/2019, novella la disciplina in materia di facoltà assunzionali dei Comuni recata all’art. 33, comma 2, D.L. n. 34 del 2019, con la finalità di favorire le assunzioni nei piccoli Comuni facenti parte di Unioni di comuni.
La disposizione interviene sulla disciplina che attribuisce ai Comuni la facoltà di assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, definito con decreto ministeriale.
Il valore soglia è definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti, senza tener conto degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità.
La norma in esame novella il secondo periodo, del comma 2, dell’art. 34, del decreto “Crescita” che demanda ad un decreto ministeriale l’individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per le Province che si collocano al disotto del predetto valore soglia.
La prima delle novelle recate nella disposizione in commento dispone che il citato decreto ministeriale debba altresì stabilire un valore soglia superiore a quello prossimo al valore medio, cui sono tenuti a convergere i Comuni con una spesa di personale eccedente anche la soglia superiore.
Ai Comuni che registrano un rapporto compreso tra i due valori soglia è fatto divieto di incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.
AI Comune con popolazione fino a 5.000 abitanti (cioè i piccoli Comuni) facenti parte di un’Unione di comuni, qualora si collochino al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, è consentito incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato anche se ciò può determinare lo sforamento della stessa.
Ciò al solo al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità e sempre che, con l’attivazione delle facoltà assunzionali, non si ecceda il valore superiore.
I Comuni che procederanno in tal senso collocheranno dette unità in comando preso le corrispondenti Unioni, che ne sosterranno i relativi oneri, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.
Il decreto attuativo
Il Decreto attuativo della Presidenza del Consiglio dei ministri Dip. Funz. Pubbl. è stato adottato il 17 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27 aprile 2020) indicando all’art. 1 “Finalità, decorrenza, ambito soggettivo”. Il Decreto ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, ed ha individuato le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.
La finalità della a norma è che : “si tratta di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell’ente nella riscossione delle entrate e la definizione con modalità accurate, del FCDE [e si] stabilisce una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell’ente, facendo riferimento ad un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile” (cfr. Controllo ER, delib. n. 32/2020/PAR).
La risposta delle Entrate
I giudici contabili evidenziano che, con il primo quesito chiede se, non avendo il DPCM attuativo specificato sul punto, debba applicarsi per le Unioni di comuni la normativa previgente e in particolare l’art. 32 del TUEL e l’art. 1, comma 229, L. n. 208 del 2015.
Dell’art. del TUEL relativo alle Unioni rileva per la parte che interessa il presente quesito, osserva la Corte dei Conti, il comma 5, del citato art. 32, in cui si afferma che “All’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni di cui fanno parte”.
Osservano i giudici contabili che la nuova disciplina o, introducendo una diversa modalità di computazione dello spazio assunzionale dell’ente sostituisce, nel richiamo esplicito dell’art. 32, la normazione preesistente. E’ evidente quindi che, sotto questo profilo, la disciplina sia estendibile anche alle Unioni di comuni. Resta peraltro in vigore la disposizione, sempre nel richiamato comma 5, dell’art. 32, che finalizza, sotto il profilo delle spese per il personale, la costituzione dell’Unione alla realizzazione di risparmi attraverso razionalizzazione e rigorosa programmazione. Tale obiettivo rimane, e il Comune deve continuare a perseguirlo sulla base del nuovo sistema che, assegnando all’ente maggiore elasticità implica nel contempo maggiore responsabilizzazione nell’uso delle risorse provenienti dal prelievo corrente.
La risposta al secondo quesito, osservano i giudici contabili della Corte dei Conti è in pratica assorbita dalle considerazioni svolte in precedenza con la risposta al primo quesito.
La Corte dei Conti precisa , ad ulteriore chiarimento, che l’art. 32 del TUEL, impone, come si è detto, la realizzazione “attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni”, di “progressivi risparmi di spesa in materia di personale”. E ciò vale anche nel caso di eventuale ricalcolo della capacità assunzionale ceduta all’Unione. Sarà quindi specifica responsabilità dell’ente dimostrare il rispetto di questi obiettivi nel quadro della innovata normativa vincolistica generale in tema di personale.
Corte di Conti-Lombardia, Delib., Sez. contr., 10 settembre 2020, n. 109

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