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Decreto Semplificazioni: le novità in tema di Appalti
Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara e i contratti in fase di esecuzione
Di Evarita D’Archivio – Dipendente Ente locale e PA – Area Cont…
Pubblicato il 22/09/2020
 
Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020, riguarda tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 luglio 2021.
Si confermano le modifiche all’art. 1 del Decreto Sblocca cantieri (D.L. n. 32/2019) ovvero la proroga al 31 dicembre 2021 delle sospensioni normative: quindi, si all’appalto integrato fino al 31.12.2021.
Rimane però al 31.12.2020 la sospensione della normativa relativa al subappalto: in particolare laddove si prevede che “[…] il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”. Dal 1° gennaio 2021, inoltre, ripartirà l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori nei casi previsti.
Tra le novità confermate, vi è quella in materia di programmazione per cui si dispone che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’art. 21 purché si provveda all’aggiornamento degli stessi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (15 ottobre 2020).
Vediamo più nel dettaglio le modifiche introdotte in deroga all’art. 36, comma 2 e all’art. 157, comma 2 (relativo ai servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura).
Sommario
Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara
Per le procedure sottosoglia
In termini generali, non sono più richieste le garanzie provvisorie salvo che per ragioni particolari in ordine alla specificità dell’appalto e comunque con importi dimezzati.
criteri di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa) restano alla pari (tranne per i servizi tecnici), nel Decreto convertito non vi è espressa preferenza per l’uno o per l’altro. È solo prevista sempre l’esclusione automatica per le offerte a prezzo più basso, anche se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5.
Sono previsti, inoltre, termini massimi per arrivare ad aggiudicazione – e a contratto – (art. 32, co. 8):
  • 2 mesi dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e 60 giorni per la firma del contratto;
  • 4 mesi per le procedure negoziate e 60 giorni per la firma del contratto.
Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso “possono” essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
Rispetto alle soglie, invece:
LAVORI
Fino a 150.000,00 €:
  • affidamenti diretti di lavori, servizi, forniture nonché di servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’art. 35;
FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI TECNICI
Si torna indietro rispetto alla soglia inizialmente individuata per cui sono ammessi affidamenti diretti fino a 75.000,00€. Inoltre, fino a 40.000,00 €, la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria (la modifica riguarda l’art. 36 e si annovera tra le modifiche “senza scadenza”).
LAVORI: resta confermata la soglia dei 150.000,00 per l’affidamento diretto nonché le infrasoglie per la procedura negoziata:
Da 150.000,00 € a 350.000,00 €:
  • procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, con 5 inviti;
Da 350.000,00 € a 1.000.000,00 €:
  • procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, con 10 inviti;
Da 1.000.000,00 € fino alla soglia (ad oggi, 5.350.000,00 €):
  • procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, con 15 inviti.
SERVIZI E FORNITURE
Da 75.000,00 € a 214.000,00 € (o soglie speciali di cui all’art. 35):
  • procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, con 5 inviti.
SERVIZI TECNICI
Da 75.000,00 € a 214.000,00 € (o soglie speciali di cui all’art. 35):
  • procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, con 5 inviti ad offerta economicamente più vantaggiosa.
FOCUS / Per i servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura
Si noti bene che per i Servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura (SIA) è stata espressamente prevista la deroga al comma 2 dell’art. 157 con la conseguenza che:
  • fino a 75.000,00 € si procede con affidamento diretto;
  • tra 75.000,00 € e sino alla soglia comunitaria (214.000,00€) i SIA non sono più affidati “secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice” ovvero secondo la procedura ordinaria ma con procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 utilizzando, anche in questo caso, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per le procedure sopra soglia
Anche per le gare sopra soglia comunitaria sono previsti termini massimi per aggiudicare: 6 mesi dalla determina di indizione. Inoltre, sono confermati i termini ridotti per la pubblicazione del bando di gara con quelli applicabili nei casi di urgenza (da non motivare). Confermata anche la norma prevista per le procedure in corso i cui termini per la presentazione delle offerte siano scaduti entro il 22 febbraio 2020; per queste, si dispone che il provvedimento di aggiudicazione debba adottarsi entro il 31 dicembre 2020. Anche in questo caso, è previsto un regime di responsabilità per il RUP o per l’operatore economico.
In sintesi, nel sopra soglia si procede con:
  • procedura ordinaria per i SIA, lavori, servizi e forniture a termini ridotti previsti nei casi di “urgenza”;
  • procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria (tra le altre), le stazioni appaltanti “possono” per ragioni di “estrema urgenza” derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid 19 o dal periodo di sospensione delle attività, operare “in deroga ad ogni disposizione di legge salvo quella penale”, quella relativa alle leggi antimafia, alle direttive europee e agli articoli 30, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 oltre che in materia di subappalto.
Da notare come, anche in fase di conversione, si conferma il doppio profilo dell’urgenza:
  1. il primo è l’urgenza che autorizza ex lege la riduzione dei termini delle procedure ordinarie e la consegna in via d’urgenza di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 32, comma 8 (art. 4, lettera a) del Decreto);
  2. il secondo è l’estrema urgenza che richiede, invece, un obbligo di motivazione da parte delle stazioni appaltanti nella scelta della procedura semplificata.
Collegio Consultivo tecnico
È obbligatorio sia per cantieri in corso che per quelli da aprire nel caso di sopra soglia.
I componenti sono 3 o 5 (a seconda della complessità) e possono essere nominati:
  • o tutti in accordo tra stazione appaltante e impresa
  • o 1 nominato da stazione appaltante,1 da impresa e il presidente è scelto dai 2.
Compenso (da prevedersi nei Q.E.):
  • gettone unico onnicomprensivo;
  • in caso di determinazioni e pareri, compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera secondo il tariffario art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 aumentate fino a un quarto.
Per i contratti che si trovano in fase di esecuzione si confermano le norme relative all’emissione di SAL parziali entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, al rimborso dei maggiori costi sostenuti dalle imprese per l’adeguamento alle misure di sicurezza e al riconoscimento di un periodo di proroga alle imprese per l’adeguamento alle misure di contenimento che vengono ricondotte alla “causa di forza maggiore” di cui all’art. 107 del Codice dei contratti pubblici.I contratti in fase di esecuzione
Si stabiliscono, inoltre, norme specifiche per le:
CAUSE DI RISOLUZIONE
Se la prosecuzione dei lavori per qualsiasi motivo (fallimento, crisi…), non può procedere neanche con un componente del raggruppamento che abbia i requisiti per le lavorazioni mancanti, si procede in deroga all’art. 108, commi 3 e 4, e senza indugio alla risoluzione del contratto che opera di diritto. In tal caso si interpella la graduatoria alle condizioni proposte dall’operatore interpellato o si avvia nuova procedura di gara.
In caso di ritardo per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo contrattuale da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (15/09/2020).
CAUSE DI SOSPENSIONE
La sospensione dei contratti è ammessa solo ed esclusivamente per:
  • Cause previste da leggi penali, antimafia ecc.
    Si procede per la risoluzione se non vi sono condizioni per proseguire i lavori con altro designato in caso, ad esempio, di ATI.

     

  • Gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica.
    Su determinazione del Collegio consultivo tecnico se appalto superiore alla soglia.

     

  • Gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera.
    Su determinazione del Collegio consultivo tecnico se appalto superiore alla soglia.

     

  • Gravi ragioni di pubblico interesse.

    Su determinazione del Collegio consultivo tecnico se appalto superiore alla soglia.

Conclusioni
Pur apprezzandosi lo sforzo del legislatore di voler intervenire nuovamente con lo spirito di semplificare in una materia così complessa, non posso non rappresentare che ormai troppe sono le normative che si accavallano (dal Codice del 2016, al regolamento del 2000, alle leggi di Bilancio, Decreto Sblocca Cantieri ecc.) e che per una reale semplificazione, occorre un lavoro organico che racchiuda in un unico testo normativo tutta la disciplina.

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