22/09/2020 – Notifica, va provata la ricerca del messo

Notifica, va provata la ricerca del messo

Nella relata di notificazione degli atti esattoriali e impositivi è necessario, nei casi in cui dal notificatore non sia rinvenuto il destinatario, non solo indicarne l’assenza ma anche l’espletamento delle ricerche, risultate vane, delle altre persone abilitate a ricevere l’atto, attestazione, quest’ultima, che non necessita di forme sacramentali, ma che deve sussistere sul documento, pena l’invalidità della notifica. Trattasi delle importanti specificazioni espresse dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 16726/2020. La vicenda originava dal ricorso iniziale di un contribuente avverso una cartella di pagamento e suoi atti presupposti, di cui si asseriva il vizio di notifica. Le commissioni tributarie di merito davano ragione alla parte, ritenendo che proprio le relate di notifica degli atti contestati non fossero complete o esaustive in quanto mancanti della indicazione delle dovute ricerche che avrebbe dovuto operare il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario nel far pervenire l’atto al destinatario non reperito al suo domicilio.

L’Ufficio ha quindi proposto ricorso per cassazione insistendo sulla erroneità della sentenza di secondo grado dal momento che, riteneva, i giudici della Ctr non avevano riconosciuto il giusto peso e soprattutto la funzione fidefaciente all’attestazione sulle ricerche che, pur se sintetica, era contenuta nelle relate. L’art. 140 c.p.c., infatti, deduceva l’amministrazione, non richiede un alto grado di dettaglio della attestazione relativa alle ricerche effettuate dal messo e, pur essendo necessaria, non deve essere quindi caratterizzata da formule sacramentali.
La Cassazione ha quindi verificato come, nel caso di specie, dalle relate di notificazione, la menzione delle ricerche svolte non era del tutto omessa, ma solamente generica, in quanto il messo si era limitato ad annotare, effettuando la notifica ai sensi dell’art. 140, di aver esperito le ricerche nei luoghi previsti, all’esito delle quali le persone atte a ricevere l’atto erano risultate irreperibili.
Pertanto, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’ufficio, posto che l’indicazione dell’attività di ricerca espletata dall’ufficiale giudiziario, in tal caso, non era del tutto mancante, bensì, semmai, soltanto generica, ma ciononostante sufficiente, accanto all’attestazione della assenza di persone deputate a ricevere l’atto tra cui ovviamente in primis il destinatario dello stesso.
Nicola Fuoco
 
(…) La Ctp di Macerata ha accolto il ricorso del contribuente e la Ctr delle Marche, con sentenza in data 24 maggio 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, osservando come le relate di notificazione degli atti impositivi presupposti fossero non esaustive, in quanto prive della indicazione dell’attività di ricerca espletata in concreto dall’Ufficiale giudiziario, con conseguente invalidità derivata della cartella. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio (…). La notificazione degli atti impositivi impone al messo notificatore o all’ufficiale giudiziario di eseguire le opportune ricerche del destinatario, al fine della consegna a mani proprie, presso l’indirizzo risultante dall’anagrafe del comune del domicilio fiscale del contribuente, ricerche che non possono ritenersi compiute per effetto della generica attestazione di mancato reperimento del destinatario, dovendo l’ufficiale notificante indicare il luogo nel quale si è effettivamente recato per verificarne l’irreperibilità (Cass. Sez. V, 27 dicembre 2018, n. 33464). Nel qual caso l’ufficiale giudiziario, ove si sia recato nel luogo di residenza indicato e non abbia rinvenuto il destinatario, può eseguire la notificazione a termini dell’art. 139 cod. proc. civ., dando atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto; detto accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita (Cass., Sez. V, 27 settembre 2013, n. 22151). (…) deve ritenersi sufficiente, ai fini della consegna a mani di persona diversa dal destinatario (es. portiere), l’esecuzione delle ricerche con attestazione «domiciliatario e familiari al momento assenti» (Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24536), purché sia attestato il mancato rinvenimento delle persone via via indicate nella norma citata (Cass., Sez. U., 30 maggio 2005, n. 11332).(…) Nella specie, risulta dalle relate di notificazione, allegate al ricorso e riportate per specificità, che la notificazione è stata eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. «esperite le ricerche nei luoghi previsti ex lege», all’esito delle quali «sono risultate irreperibili le persone legittimate a ricevere l’atto». La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che gli impositivi presupposti fossero privi di esaustiva indicazione dell’attività di ricerca espletata dall’Ufficiale giudiziario, non si è attenuta a tali principi. Il ricorso va, pertanto, accolto (…)

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