22/09/2020 – Corte dei Conti. Non è possibile assumere ex art. 90 un proprio dipendente collocato in aspettativa

Corte dei Conti. Non è possibile assumere ex art. 90 un proprio dipendente collocato in aspettativa
 
(SF) Con una sentenza della Terza sezione centrale di Appello (76/2020) la Corte dei Conti prende in esame l’assunzione a tempo determinato ex art. 90 di un dipendente dello stesso ente, collocato in aspettativa, a cui viene cosi riconosciuto l’emolumento unico, comprensivo del lavoro straordinario, produttività collettiva e qualità della prestazione, previsto, appunto, dal comma 3 dello stesso articolo.
La contestazione da cui origina la denuncia rileva che sia l’art. 90 TUEL che l’art. 9 bis del Regolamento comunale dovevano essere interpretati nel senso che la possibilità di collocazione in aspettativa senza assegni del personale assunto con contratto a tempo determinato riguardava i dipendenti di una pubblica amministrazione diversa da quella che ne disponeva l’assunzione temporanea presso l’ufficio di diretta collaborazione. Inoltre, la possibilità di corresponsione dell’emolumento sostitutivo riguardava soltanto il personale assunto dall’esterno con contratto a tempo determinato, così come previsto dal comma 3 del predetto articolo 90. Anche da tale violazione era derivato un pregiudizio economico correlato all’indennità aggiuntiva riconosciuta, ignorata, tuttavia, dalla Sezione territoriale.
I giudici, confermando tale rilievo, affermano che, come correttamente osservato dalla stessa Procura, anche volendo procedere ad una collocazione ex art. 90 del TUEL, non poteva che continuarsi nell’ambito del rapporto in corso, essendo il soggetto già dipendente del comune di Padova. Con la conseguenza che lo stesso non poteva essere collocato in aspettativa senza assegni per essere poi riassunto presso lo staff del sindaco con contratto a tempo determinato.
Il Sindaco, a propria difesa, informa di avere trasmesso il proprio provvedimento, una volta adottato, al Segretario e ai Dirigenti. Al riguardo i giudici della Corte affermano che il Sindaco avrebbe potuto e dovuto previamente richiedere ed acquisire il parere degli uffici e/o dei dirigenti a ciò preposti, onde verificare la congruenza degli importi dovuti invece che procedere all’attribuzione dell’emolumento unico, in assenza – come detto – dei presupposti previsti e dalla legge e dal regolamento comunale.

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