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Il dl Semplificazioni realizza la tanto auspicata parità delle armi tra ruolo e ingiunzione
Riscossione locale potenziata – L’accesso ai conti agevolerà i pignoramenti presso terzi
di Sergio Trovato

Maggiori poteri agli enti locali e ai concessionari della riscossione per il recupero delle entrate, sia tributarie che patrimoniali. L’articolo 17 bis del dl «Semplificazioni» (76/2020), in sede di conversione in legge (120/2020), per rafforzare ulteriormente l’attività di esecuzione forzata, riconosce finalmente anche agli enti locali, e ai concessionari da loro incaricati, il potere di accedere all’Anagrafe tributaria per acquisire dati e informazioni sui conti correnti dei soggetti debitori e sui rapporti che gli stessi intrattengono con banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari e con ogni altro operatore finanziario (si veda ItaliaOggi del 4 settembre 2020). Dopo l’accorpamento delle attività di accertamento e riscossione coattiva in un unico atto, vale a dire l’accertamento esecutivo, che le amministrazioni territoriali sono tenuti a emanare dal 1º gennaio dell’anno in corso per accorciare i tempi di recupero dei crediti, è stata concessa un’ulteriore arma che non potrà che rafforzare la lotta all’evasione. Dunque, in sede di conversione del dl 76/2020 il legislatore ha inserito l’articolo 17 bis il quale, per «semplificare il processo di riscossione delle entrate locali», integra l’articolo 1, comma 791, della legge di Bilancio 2020 (160/2019), che aveva già riconosciuto alle amministrazioni pubbliche e ai concessionari, che si avvalgono dell’ingiunzione di pagamento per il recupero delle entrate locali, di accedere all’Anagrafe tributaria, al fine di acquisire maggiori informazioni sui debitori.

Viene concesso ai soggetti che riscuotono a mezzo ingiunzione lo stesso potere prima riservato agli agenti della riscossione. L’accesso all’Anagrafe tributaria si estende anche ai dati e alle informazioni di natura finanziaria. Nello specifico, l’articolo 17 bis prevede la possibilità di acquisire le informazioni «di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605».
Quest’ultima disposizione impone a banche, società Poste italiane spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, nonché a ogni altro operatore finanziario, di rilevare e «tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro».
Quindi, vanno comunicati all’Anagrafe tributaria tutti i dati anagrafici dei soggetti che intrattengono rapporti con gli operatori finanziari.
È del tutto evidente che la conoscenza di queste informazioni finanziarie permetterà di svolgere in modo più efficace il recupero forzoso dei crediti, la cui inesigibilità ha avuto effetti negativi nei bilanci degli enti locali, e indurrà i debitori ad assumere comportamenti più virtuosi, al fine di evitare la pignorabilità di somme di denaro e crediti di varia natura di cui gli stessi sono titolari.
La preventiva conoscenza delle informazioni sui conti e i rapporti intrattenuti dai debitori con banche, istituti di credito o altro operatore finanziario, che sono obbligati ex lege a comunicarne l’esistenza ai creditori, incentiverà l’utilizzo del pignoramento presso terzi. In caso di omissioni o errate comunicazioni agli operatori finanziari verrà irrogata una sanzione ad hoc.
L’accesso all’Anagrafe dei conti, che assicura a tutti gli effetti la tanto decantata parità delle armi tra ruolo e ingiunzione, s’inquadra in un disegno più ampio, che è quello di rendere celere e concreta l’azione di recupero dei crediti delle amministrazioni pubbliche.
Va ricordato, infatti, che gli enti locali sono tenuti a emanare da quest’anno gli accertamenti esecutivi, che sono anche atti della riscossione coattiva. Obbligo che è stato imposto dalla legge di Bilancio 2020. Questi atti devono contenere l’intimazione di provvedere al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla loro notifica, pena l’esecuzione forzata. Le nuove regole si applicano sia ai tributi che alle entrate patrimoniali. Sono escluse solo le sanzioni previste dal Codice della strada.

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