18/09/2020 – Projcet finance senza incentivi – Ammessi gli accordi quadro e altre procedure elencate

Parere della Corte dei Conti Lombardia sul pagamento di alcune attività ai tecnici della p.a
Projcet finance senza incentivi – Ammessi gli accordi quadro e altre procedure elencate

Gli incentivi ai tecnici delle pubbliche amministrazioni possono essere applicati nelle procedure che portano all’affidamento di appalti tramite accordi quadro, ma non nel project financing. Lo ha precisato la sezione regionale per la Lombardia con il parere n. 110 del 10 settembre 2020.

Un comune aveva chiesto se fosse corretto provvedere al pagamento degli incentivi tecnici, sulla base del vigente regolamento (art. 13), nel caso di accordo quadro, già affidato, o nella fattispecie di un project financing per la concessione del servizio di gestione e manutenzione, fornitura di energia elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.
La Corte dei conti ha premesso che l’accordo quadro è uno strumento negoziale che rappresenta una «importante opportunità per le stazioni appaltanti, che possono accorpare in un’unica procedura una serie di prestazioni ripetitive e aventi carattere omogeneo da acquistare soltanto qualora ne ricorra la necessità e sino alla concorrenza massima dell’importo contrattuale». A tale riguardo, ha detto la magistratura contabile che se è stata effettuata a monte una procedura di gara e i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell’accordo quadro in questione, il collegio ritiene che non sussistano motivi ostativi all’applicazione dello strumento degli incentivi anche a tale schema negoziale.
Ovviamente non sono incentivabili le attività progettuali, bensì le attività elencate tassativamente dal comma 2 dell’art. 113 del codice: la programmazione della spesa per investimenti, la valutazione preventiva dei progetti, la predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, le funzioni di Rup (responsabile unico del procedimento), la direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, le funzioni di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Per queste attività e solo per queste si può ottenere l’incentivo: «la tassatività dell’elencazione si deduce dall’utilizzo dell’avverbio esclusivamente che lo precede, ad ulteriore conferma della portata derogatoria della norma al principio di onnicomprensività della retribuzione, che ne implica la non estensibilità in via analogica».
Se le attività sono incentivabili spetta quindi all’amministrazione «non potendo la funzione consultiva risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale».
Invece, per l’applicazione al project financing di cui all’art. 183 del codice, la Corte è per la tesi negativa di cui alla delibera 311 in cui si precisava che: «Una piana lettura di quest’ultima disposizione non può indurre invero a ritenere che anche l’art. 113 sia applicabile ai contratti di concessione», dovendosi piuttosto osservare che «il citato art. 113 è calibrato inequivocabilmente sulla tipologia dei contratti di appalto»; ciò in particolare alla luce dell’attuale disposto del comma 5-bis della stessa norma, da cui si desume univocamente che i compensi incentivanti «per chiara affermazione del legislatore costituiscono un di cui delle spese per contratti appalto e non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile le disposizioni dell’articolo in esame anche alle concessioni, non essendo normativamente previsto uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture».

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