18/09/2020 – Offerta con prezzo zero non si respinge subito

Sentenza della corte di giustizia ue
Offerta con prezzo zero non si respinge subito

Un’offerta con prezzo zero non può essere automaticamente rigettata; occorre valutarne la sua adeguatezza in quanto anomala e poi, se è il caso, respingerla. Lo ha affermato la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 10 settembre 2020 (causa 367/19). La vicenda era sorta in Slovenia, per un appalto pubblico del valore di 39mila euro in cui una delle due offerte pervenute era stata respinta in quanto di importo pari a zero. Secondo la stazione appaltante l’offerta era contraria al diritto Ue, mentre l’offerente sosteneva che il prezzo proposto nella sua offerta si spiegava con il fatto che intendeva ottenere l’accesso ad un nuovo mercato o a referenze qualora detta offerta fosse stata accettata.

 
Per i giudici «l’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24 non può costituire un fondamento giuridico per il rigetto di un’offerta che proponga un prezzo di 0 euro. Pertanto, tale disposizione non consente il rigetto automatico di un’offerta presentata nell’ambito di un appalto pubblico, quale un’offerta al prezzo di euro 0, con cui un operatore proponga di fornire all’amministrazione aggiudicatrice, senza esigere alcun corrispettivo, i lavori, le forniture o i servizi che quest’ultima intende acquisire».
L’argomento per cui l’ottenimento del contratto ha un valore economico per l’offerente, nella misura in cui esso gli conferirebbe l’accesso a un nuovo mercato o gli consentirebbe di ottenere referenze, «è troppo aleatorio e, di conseguenza, non può essere sufficiente per qualificare tale contratto come contratto a titolo oneroso».
 
Pertanto, risulta illegittimo respingere automaticamente l’offerta, ma occorre indagare la sua fondatezza e affidabilità stante la sua evidente anomalia «poiché un’offerta al prezzo di 0 euro può essere qualificata come offerta anormalmente bassa, ai sensi dell’articolo 69 della direttiva 2014/24, qualora un’amministrazione aggiudicatrice si trovi di fronte ad un’offerta del genere, essa deve seguire la procedura prevista in detta disposizione, chiedendo all’offerente spiegazioni in merito all’importo dell’offerta».

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto