18/09/2020 – Doppio ostacolo agli sconti Tari

In salita il percorso degli enti orientati a riconoscere agevolazioni a famiglie e imprese
Doppio ostacolo agli sconti Tari
Paletti sul Fondone. Dubbi sulla natura di aiuti di stato
a cura di Matteo Barbero
 
Doppio ostacolo per gli sconti Tari: i comuni devono fare i conti, da un lato, con le limitazioni all’utilizzo dei fondi statali anti Covid, dall’altro con la normativa sugli aiuti di Stato.
Molte amministrazioni sono orientate a riconoscere a famiglie e imprese agevolazioni a valere sui prelievi relativi ai rifiuti (Tari, principalmente, ma anche tariffa corrispettiva). Ma il percorso per la loro definizione è tutto in salita.
Il primo nodo riguarda le coperture finanziarie, che in molti casi saranno in tutto o in parte assicurate con i proventi del «Fondone» ex art. 106 del dl 34/2020, senza il cui puntello i conti rischiano di non quadrare. Al riguardo, però, si pone il problema della certificazione richiesta dal decreto «Agosto», nella quale non potranno essere indicate le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dai singoli enti. Sul punto ci sarà molto da discutere, dato che i sindaci, tramite l’Ifel, hanno assunto una posizione molto netta al riguardo.
In una nota, la fondazione dell’Anci ha ritenuto coerente con l’impostazione della misura che agevolazioni specifiche su entrate non coinvolte da schemi agevolativi nazionali o estensioni di entità limitata – anche in adattamento a situazioni locali – di schemi nazionali possano essere incorporate nel concetto di perdita di gettito oggetto di ristoro. Un caso tipico riguarda il proprio la Tari, per la quale gli sconti decisi dai comuni ben potrebbero essere oggetto di certificazione.
La seconda criticità riguarda le sole agevolazioni sulle utenze non domestiche, per le quali sembrerebbe necessario tenere conto della disciplina in materia di aiuti di stato (gli artt. 53-64 del dl 34). Un numero rilevante di comuni hanno adottato atti di natura generale nonché atti attuativi di natura individuale, da ricondursi nell’ambito del predetto regime quadro sotto forma anche di agevolazioni fiscali, fra cui quelle sulla Tari.
Gli stessi enti hanno però dovuto operare con immediatezza, nonostante la difficoltà organizzative ed operative incontrate, al fine di contribuire a far fronte con efficacia alle istanze sociali dovute all’emergenza economico-sociale conseguente al Covid e pertanto quasi mai sono stati in grado di ottemperare agli obblighi sopra richiamati nei termini imposti dalla normativa.
Ma l’inosservanza di detti obblighi, comporta l’inefficacia degli atti adottati, rendendo inutile l’azione dei comuni a favore degli operatori economici, e imponendo loro il recupero degli aiuti stessi con evidenti ricadute negative sulla collettività di riferimento, in un momento di così grave e conclamata crisi economico-sociale.
Per quanto concerne, nello specifico, i prelievi sui rifiuti l’interferenza con gli aiuti di Stato non è pacifica e, secondo alcune tesi, non si porrebbe nei casi in cui lo sconto compensa un minore servizio erogato. Ma i dubbi restano e giustamente Anutel ha chiesto di disporre la rimessione in termini per l’adempimento degli obblighi (si veda ItaliaOggi del 9/9/2020).

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