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Decreto Semplificazioni: la semplificazione nell’edilizia scolastica e l’utilizzo della SCIA
giovedì 17 settembre 2020
di Porcu Marco 
 
Con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata in GU il 14 settembre 2020, si è proceduto alla conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. L’articolo 10, è inserito nel CAPO II del Titolo I, dedicato alla semplificazione e alle altre misure in materia edilizia e alla ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici. Il suo comma 7ter, in particolare, prevede delle disposizioni specifiche per le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare a infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale.
 
 
Dal 17 luglio 2020, sono in vigore le disposizioni introdotte dal D.L. 76/2020 (pubblicato nella GU – Serie generale – n. 178 del 16 luglio 2020), c.d. Decreto Legge Semplificazioni, recentemente convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (GU – Serie Generale n.228 del 14-09-2020 – Suppl. Ordinario n. 33). Si tratta di 65 articoli e due allegati, che introducono diverse novità normative, tutte tese a semplificare diversi ambiti dell’economia, in modo da rilanciare il lavoro e dare linfa vitale alle imprese in difficoltà.
I quattro Titoli del decreto sono dedicati a:
– Titolo I, “Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia” (articoli 1 – 11bis);
– Titolo II, “Semplificazioni procedimentali e responsabilità” (articoli 12 – 23);
– Titolo III, “Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale” (articoli 23bis – 37bis);
– Titolo IV, “Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy” (articoli 38 – 65).
Il primo titolo è poi suddiviso in due capi, dedicati rispettivamente alla semplificazione in materia di contratti pubblici e ad altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici.
Il decreto dedica diverse disposizioni all’edilizia scolastica (e non solo), prevedendo ad esempio all’articolo 2 comma 4 che nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attivita’ di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonche’ per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) e per i contratti relativi o collegati ad essi, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attivita’ di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche’ dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attivita’ di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in regime particolare.
Possono infatti derogare ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche’ dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.
La semplificazione normativa ha riguardato naturalmente anche il settore dell’edilizia prettamente scolastica e l’articolo 10 del Decreto in commento si inserisce in questa disciplina sotto varia aspetti.
Per quanto qui interessa, il comma 7ter dell’articolo 10 stabilisce la possibilità di effettuare specifici interventi mediante la sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), purchè si rispettino precisi limiti temporali.
L’incipit della norma si assicura di tenere ferme le disposizioni di cui all’articolo 7 del dpr 380/2001 (c.d. Testo Unico dell’Edilizia), dedicato all’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni ed in cui viene previsto l’esonero dall’applicazione del primo titolo del TUE dedicato alle disposizioni generali dell’attività edilizia.
Quali sono le strutture direttamente interessate dall’intervento normativo di semplificazione?
Si tratta delle opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata.
Viene altresì previsto un importante e necessario limite soggettivo, in quanto queste opere devono essere state realizzate da pubbliche amministrazioni, da societa’ controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Tale attività edilizia, è sempre consentita con SCIA, purche’ sia iniziata entro il 31 dicembre 2022 e realizzata, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione.
E’ quindi previsto che gli interventi in esame possano prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, mentre i diritti edificatori in considerazione non possono essere trasferiti su aree diverse da quella di intervento.
Il legislatore si è altresì premurato di specificare che i predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all’articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del TUE, dedicato al mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Riferimenti normativi:
Art. 7 DPR 6 giugno 2001, n. 380
Art. 5 DL 28 maggio 2004, n. 136
Legge 27 luglio 2004, n. 186
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; articoli 2, 10
DL 16 luglio 2020, n. 76
Legge 11 settembre 2020, n. 120

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