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Affidamento di opere a terzi: quando il Comune effettua le verifiche fiscali
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
In caso di affidamento di opere a terzi il Comune è “committente”, e pertanto tenuto a verificare il puntuale pagamento delle ritenute, in caso di attività di natura commerciale svolta. Non sono tenuti ai detti adempimenti limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta. A tal fine il Comune deve verificare la natura commerciale dell’attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle Imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini dell’IVA.
In tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 313 del 4 settembre 2020 ad apposito interpello.
La norma di riferimento
L’art. 17-bisD.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 stabilisce che i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli artt. 2, comma 2, 5, comma 3, lett. d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del citato D.P.R. n. 600 del 197350, comma 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 1, comma 5, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Il parere espresso dall’Agenzia delle entrate
La disposizione di applica ai soggetti passivi residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato. A questo proposito le lettere b) e c) dell’art. 73 del Tuir annoverano, tra i soggetti passivi Ires, rispettivamente, gli enti pubblici (e privati) economici e quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Tra tali soggetti rientrano anche gli enti pubblici territoriali. Il successivo art. 74 dispone che tali enti non sono soggetti all’Ires (comma 1) e che per i soggetti stessi non costituiscono esercizio dell’attività commerciale le funzioni statali e, in genere, l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie svolte da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine (comma 2).
L’esclusione ovvero l’esenzione dall’applicazione del tributo personale riguarda, pertanto, esclusivamente l’esercizio di funzioni statali e le altre attività svolte in via istituzionale.
Gli enti non commerciali (pubblici e privati) non sono tenuti alla applicazione dell’art. 17-bis, innanzi richiamato, limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.
Per quanto riguarda la individuazione della natura “commerciale” della attività svolta, l’Agenzia fa presente che l’art. 17-bis opera nell’ambito delle disposizioni che disciplinano gli obblighi di sostituzione d’imposta nel reddito di lavoro dipendente e in quello adesso assimilato, nonché in relazione alle correlate addizionali regionali e comunali.
Pertanto, per ragioni logico-sistematiche, l’Agenzia delle entrate è dell’avviso che, ai fini dell’applicazione dell’art. 17-bis, il Comune deve verificare la natura commerciale dell’attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle Imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini dell’IVA.

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