17/09/2020 – Interventi straordinari nelle società pubbliche

Veneto, del. n. 119 – Interventi straordinari nelle società pubbliche
Pubblicato il 16 settembre 2020

 
Un sindaco ha chiesto un parere in merito a se  sia possibile, ai sensi dell’art. 14, comma 5 del d.lgs. 175/2016, per l’ente deliberare l’erogazione di un contributo a fondo perduto ad una società dallo stesso partecipata, anche come singolo socio, senza condividere l’azione di frazionamento  con gli altri soci pubblici, al fine di sostenere un investimento ritenuto di pubblico interesse, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti pubblici e di equilibri di bilancio dell’ente pubblico.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 119/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 settembre, hanno ribadito che, fermo restando il divieto di soccorso finanziario prescritto dall’art. 14, comma 5 del d.lgs. 175/2016, non è preclusa in via generale la possibilità per gli enti locali di utilizzare lo strumento dell’indebitamento  purché esso sia finalizzato a coprire spese da cui derivi un aumento di valore del loro patrimonio immobiliare e mobiliare ed anche per il finanziamento di società a partecipazione pubblica totalitaria nonché affidatarie in house di servizi pubblici dal quale derivi un aumento di valore delle medesime (si veda Corte dei Conti, Sez. Cont. Piemonte, del. n. 119/2011).
Tale operazione però deve rispettare i principi di cui agli artt. 201-204 del d.lgs. 267/2000 con riferimento agli equilibri di bilancio e ai vincoli di indebitamento.
I magistrati contabili hanno ricordato, richiamando quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Aut. del. n. 27/2017, che il divieto di soccorso finanziario delle società partecipate in perdita è superabile soltanto se ciò è giustificato da un piano di risanamento che garantisca l’equilibrio dei conti della partecipata.
Soltanto in caso di intervento straordinario, quale potrebbe essere un contributo a fondo perduto, è possibile derogare al divieto di soccorso finanziario ma in forma assai limitata poiché il dispendio  di disponibilità finanziarie a fondo perduto appaiono quantomeno privi di una prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari (si veda Corte dei Conti, Sez. Contr. Liguria, del. n. 84/2018).
Infine, la magistratura contabile, nella deliberazione  in commento, ha ricordato che ai sensi dell’art. 21, comma 3 bis del d.lgs. 175/2016, le p.a. possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata nei limiti della loro quota di partecipazione e che tale previsione normativa sia applicabile anche agli interventi c.d. straordinari.
Leggi la deliberazione

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