16/09/2020 – Danno erariale se manca la valutazione del Nucleo di Valutazione

Danno erariale se manca la valutazione del Nucleo di Valutazione
Pubblicato il 15 settembre 2020

 
Costituisce danno erariale la violazione delle disposizioni in materia di valutazione della performance, laddove la definizione del procedimento di valutazione venga formalizzata senza la necessaria acquisizione delle conclusioni espresse dal Nucleo di Valutazione.
Questo quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Regione Lombardia, con la sentenza n. 118, depositata il 4 agosto 2020.
Nel caso di specie, la Procura Regionale aveva richiesto la condanna del Presidente di una provincia e dei suoi dirigenti da tempo indeterminato e determinato nonché il responsabile del servizio finanziario della medesima a risarcire il danno erariale cagionato alla Provincia per aver violato le disposizioni in materia di valutazione della performance, la cui definizione procedimentale sarebbe stata formalizzata senza la necessaria acquisizione delle conclusioni del Nucleo di Valutazione dell’ente.
Durante il corso dell’attività istruttoria di valutazione della performance dei dirigenti, svolta dal Nucleo di Valutazione, erano fin da subito emerse gravi problematiche in ordine alla sostenibilità dei criteri valutativi presentati dall’amministrazione  che, contrariamente all’assetto normativo vigente, avrebbe consentito un’erogazione delle indennità di risultato in misura massima (attraverso l’assegnazione del massimo punteggio possibile) ed indifferenziata a tutti i dipendenti, erogazione c.d. a pioggia.
Nonostante la mancata sottoscrizione delle schede da parte del Nucleo di Valutazione, il Presidente della Provincia, previa modifica dei punteggi che erano stati allineati in misura massima per tutti i dirigenti, aveva definito il procedimento con la sottoscrizione delle nuove schede di valutazione.
La magistratura contabile ha ricordato che  l’indennità di risultato può essere liquidata in favore dei dirigenti soltanto a seguito di un accertamento valutativo, previamente disciplinato dall’ente ed in ogni caso svolto da un organo terzo ed imparziale, in ordine al livello di raggiungimento degli obiettivi preventivamente fissati dall’amministrazione, ed ha  altresì ricordato che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 5 anni decorrenti  dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso, dalla data della sua scoperta.
Pertanto, la Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Lombardia, nella sentenza in commento, accogliendo la richiesta della Procura Regionale, ha condannato  il Presidente e il dirigente dell’ente al pagamento in favore della Provincia della somma complessiva di euro 2.908,88 a titolo di danno erariale, con addebito in parti uguali, ritenendo sussistente il danno erariale cagionato alla Provincia per aver violato le disposizioni in materia di valutazione della performance, la cui definizione procedimentale è stata formalizzata senza la necessaria acquisizione delle conclusioni del Nucleo di Valutazione dell’ente.
Leggi la sentenza

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