15/09/2020 – Pagamento del servizio di trasporto scolastico.

Pagamento del servizio di trasporto scolastico.

 

Oggetto
Pagamento del servizio di trasporto scolastico.
Massima
Poiché l’art. 109, comma 1, lett. b), del D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, ha soppresso il riferimento al trasporto scolastico contenuto nell’art. 92, comma 4-bis, del D.L. 18/2020, inserito dalla legge di conversione 27/2020 (che poneva a carico degli enti locali l’obbligo del pagamento integrale del servizio, nonostante le “minori corse effettuate” o le “minori percorrenze realizzate” nel periodo 23 febbraio-31 dicembre 2020) non è possibile provvedere ad alcun pagamento di detto servizio per il periodo in cui esso non è stato reso.

Ciò vale anche relativamente alla fase di vigenza della norma nel testo originario, posto che l’efficacia della disposizione è condizionata al rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea, prevista dal successivo comma 4-quater.

Funzionario istruttore
ROSA MARIA FANTINI

rosamaria.fantini@regione.fvg.it

Parere espresso da
Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica
Testo completo del parere
Il Comune riferisce di aver ricevuto, da un gestore del servizio di trasporto scolastico, le fatture relative ai mesi di marzo e aprile scorsi, durante i quali le attività scolastiche erano sospese, e di non aver provveduto al relativo pagamento, stante il disposto dell’art. 92, comma 4-quater[1], del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e considerato che il servizio di cui trattasi non risulta più contemplato dalla previsione contenuta nel comma 4-bis[2] del predetto art. 92, come innovato dall’art. 109, comma 1, lett. b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Ciò posto, il Comune chiede di conoscere:

1) se la modifica apportata al comma 4-bis dell’art. 92 del D.L. 18/2020 abbia effetto retroattivo;

2) se risulti accoglibile la richiesta del gestore volta ad ottenere il pagamento della metà degli importi fatturati, a fronte del riconoscimento di una proroga della scadenza contrattuale di durata pari a quella dell’intervenuta sospensione del servizio.

Fermo restando che, trattandosi di norme dello Stato, la loro interpretazione compete esclusivamente ai relativi Uffici, si formulano comunque in via collaborativa, sentito il Servizio centrale unica di committenza e provveditorato, le seguenti considerazioni.

Per chiarezza espositiva si ritiene opportuno precisare che il comma 4-bis dell’art. 92 del D.L. 18/2020, recante la previsione del pagamento integrale dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e del servizio di trasporto scolastico nonostante le “minori corse effettuate” o le “minori percorrenze realizzate” nel periodo 23 febbraio-31 dicembre 2020, è stato introdotto in sede di conversione in legge del decreto[3], ed è quindi entrato in vigore il 30 aprile 2020.

Nella medesima occasione il legislatore ha anche disposto, al comma 4-quater dello stesso articolo, che l’efficacia delle previsioni recate dai commi 4-bis e 4-ter[4] è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Ne consegue l’inidoneità a produrre effetti giuridici delle disposizioni contenute nei commi 4-bis e 4-ter in argomento, nelle more del rilascio della predetta autorizzazione.

Successivamente, l’art. 109, comma 1, lett. b), del D.L. 34/2020, entrato in vigore il 19 maggio 2020 (e convertito, senza innovare sul punto, dalla L. 77/2020), ha modificato il comma 4-bis di cui trattasi, sopprimendo il riferimento al trasporto scolastico[5].

La circostanza che detta modifica non abbia effetto retroattivo non implica, comunque, che il gestore del servizio di trasporto scolastico possa pretendere il pagamento, neppure parziale, di corrispettivi per prestazioni non eseguite poiché, come si è già rilevato, l’art. 92, comma 4-bis, del D.L. 18/2020, sin dalla sua originaria formulazione, è norma la cui efficacia è condizionata al rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea prevista dal successivo comma 4-quater.

Ciò posto, si richiama l’attenzione sul parere reso con deliberazione n. 128/2020/PAR dalla Corte dei conti – Sez. regionale di controllo per l’Abruzzo, concernente l’interpretazione dell’art. 92 del D.L. 18/2020, come convertito dalla L. 27/2020, in rapporto alla procedura di liquidazione della spesa prevista dall’art. 184[6] del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente ai corrispettivi da riconoscere, tra gli altri, ai gestori del servizio di trasporto scolastico.

Più precisamente, il Collegio contabile è stato chiamato ad esprimersi sul “giusto comportamento da tenere dagli Enti ove dovessero pervenire richieste di pagamento (fatture) per tali prestazioni atteso che allo stato l’articolo 184 del Tuel dispone che la liquidazione deve essere disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e ancor più correttamente «a seguito del riscontro operato sulla ‘regolarità’ della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite»”, considerato che, ad avviso del Comune interrogante, “appare evidente che in sede di liquidazione della fattura a cui non corrisponde una prestazione effettuata, non è possibile attestare, come di consueto e prassi, il regolare svolgimento del servizio e disporne quindi il pagamento”[7].

La Corte dei conti, rilevando che nel frattempo il legislatore è nuovamente intervenuto nella materia, disponendo la soppressione delle parole «e di trasporto scolastico» contenute nell’art. 92, comma 4-bis, primo periodo, del D.L. 18/2020, afferma che:

– “risulta venuto meno per gli enti locali il divieto di procedere a decurtazioni di corrispettivo, […] in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per quanto riguarda il trasporto scolastico”;

– “In forza del nuovo intervento normativo, il Comune non è conseguentemente tenuto a riconoscere il corrispettivo del servizio di trasporto scolastico non svolto”.

Relativamente al periodo durante il quale il gestore è stato impossibilitato ad eseguire il servizio, il Comune potrebbe disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 107, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 23[8] del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, nonché delle eventuali ulteriori clausole negoziali.

Infine si segnala, per completezza di argomentazione e a conferma di quanto sinora sostenuto, che il comma 2-bis[9] dell’art. 229 del D.L. 34/2020, inserito dalla legge di conversione 77/2020, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo le cui risorse «sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria».

La ripartizione delle risorse del fondo predetto tra i comuni interessati verrà definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

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[1] «L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.».

[2] «Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.».

[3] Il comma prevedeva che «Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.».

[4] Concernente disposizioni particolari circa le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale in corso.

[5] Vedi nota n. 2.

[6] «1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

3. L’atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.».

[7] “Inoltre” – rileva il medesimo Comune – “appare sin d’ora palese l’intervento degli organi di controllo ove si evidenzi che sono state liquidate spese e sottoscritti mandati di pagamento per servizi non erogati con il conseguente avvio nei confronti degli operatori di azioni di contestazione di responsabilità”.

[8] Si richiama l’attenzione sul comma 3 della norma, in base al quale «Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell’esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell’esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.».

[9] «Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, previa intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All’onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto.».

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