11/09/2020 – Enti in pre-dissesto, extra time

Le novità del dl Semplificazioni (convertito dalla Camera) in materia di stabilità finanziaria
Enti in pre-dissesto, extra time
Piani di riequilibrio fino al 30/9. Dissesto guidato sospeso
di Matteo Barbero

Un nuovo extra-time per gli enti in pre-dissesto. L’art. 17 del decreto Semplificazioni (dl n.76/2020), convertito definitivamente in legge ieri dall’aula della Camera (con 214 sì, 149 no e 4 astenuti) nel testo modificato dal Senato, dispone il rinvio di termini e la temporanea disapplicazione di disposizioni nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali.

La nuova disciplina è contenuta nell’art. 17 del dl 76/2020. Il comma 1, in ragione della emergenza Covid-19, rinvia il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, prevista dall’art. 243-bis, comma 5, del Tuel. Tale termine, rinviato da ultimo al 30 giugno 2020 dall’art. 107 del decreto Cura Italia (dl 18/2020) viene ulteriormente rinviato al 30 settembre 2020.
I comuni, nei confronti dei quali i termini sono scaduti alla data del 30 giugno, sono rimessi nei termini. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 243-bis del Tuel, i comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
Tale deliberazione è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al ministero dell’interno. In particolare, il comma 5 dispone che il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di risanamento finanziario, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario. Il citato art. 107 del dl 182020 ha rinviato al 30 giugno 2020 una serie di termini riguardanti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, tra i quali quello previsto per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, previsto dall’art. 243-bis, comma 5, del Tuel.
Il comma 2 del novellato art. 17 sospende fino al 30 giugno 2021 l’applicazione della procedura che conduce alla deliberazione di dissesto, in caso di mancata presentazione del piano di riequilibrio entro il termine previsto dall’art. 243-bis, comma 5. Tale sospensione si applica nel caso in cui l’ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.
L’art.243-quater, comma 7, prevede che la mancata presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il termine di cui all’art. 243-bis, comma 5, il diniego dell’approvazione del piano, l’accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l’assegnazione al consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente. L’art. 17, comma 3, inserisce alla fine dell’art. 243-quater del Tuel il comma 7- quater nel quale si prevede che il richiamato comma 7 trova applicazione, limitatamente all’accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall’ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all’efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all’approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall’ente locale. Il comma 4, infine, sopprime due norme della legge di bilancio per il 2018 nelle quali sono definite le condotte degli enti locali che costituiscono reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi, le quali comportano l’applicazione della procedura che può condurre alla deliberazione di dissesto.

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