10/09/2020 – I siti internet delle PA, entro il 23 settembre 2020, dovranno adeguarsi alle norme sull’accessibilità.

I siti internet delle PA, entro il 23 settembre 2020, dovranno adeguarsi alle norme sull’accessibilità.
 
Le Pubbliche Amministrazioni hanno tempo sino al 23 settembre 2020 per adeguare i propri siti internet alle norme sulla accessibilità, finalizzate a garantire l’inclusione degli utenti con limitazioni sensoriali della vista e/o dell’udito. Le disposizioni di riferimento sono state introdotte nell’ordinamento italiano con il Decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, di recepimento della Direttiva UE 2016/2102, che ha modificato la Legge 4/2004 e introdotto nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche e nuovi compiti per l’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale.
Un ruolo fondamentale, in questo quadro normativo, dovrà essere svolto dal Responsabile della Transizione al Digitale – RTD – che avrà il compito di attuare i seguenti adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni:
  • effettuare le verifiche dell’accessibilità dei siti web attivati dall’ente al fine di valutarne lo stato di conformità;
  • compilare il Modello di Autovalutazione, da conservare e rendere disponibile presso la propria sede, che costituirà la base della «Dichiarazione di Accessibilità» telematica, riportata al punto successivo, avvalendosi della seguente documentazione pubblicata da AGID: Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, Allegato 1 – Modello di Dichiarazione di Accessibilità, Allegato 2 – Modello di autovalutazione, Allegato 3 – Prodotti per la classe 22 della UNI EN ISO 9999-2017;
  • compilare e pubblicare una «Dichiarazione di Accessibilità» (sotto la responsabilità del Responsabile per la transizione al digitale – RTD) tramite la procedura telematica online resa disponibile da AGID. Nella procedura telematica di AGID è prevista la verifica di conformità dell’hardware, delle applicazioni web, inclusi i documenti web e non web, software ed applicazioni mobili, della relativa documentazione e servizi di supporto, nonché la metodologia e criteri di valutazione per la verifica soggettiva dell’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili.
  • predisporre un «Meccanismo di Feedback» per consentire ai cittadini di inviare una segnalazione (prima istanza).
Per gli enti che non hanno ancora provveduto al riguardo, si rammenta che il RTD deve essere individuato, ai sensi dell’articolo 17 del CAD, tra le figure dirigenziali, con apposito atto di organizzazione. Per le pubbliche amministrazioni in cui non siano previste posizioni dirigenziali, le funzioni per la transizione digitale possono essere affidate a un dipendente in posizione apicale o già titolare di posizione organizzativa in possesso di adeguate competenze tecnologiche e di informatica giuridica fermi restando, gli effetti sul trattamento economico sopra trattati.
È utile precisare che il comma 1-septies dell’art. 17 CAD. prevede la possibilità per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato di esercitare le funzioni di RTD anche in forma associata. Tale opzione organizzativa, raccomandata specialmente per le PA di piccole dimensioni, può avvenire in forza di convenzioni o, per i comuni, anche mediante l’unione di comuni. La convenzione disciplinerà anche le modalità di raccordo con il vertice delle singole amministrazioni.
La «Dichiarazione di Accessibilità» deve essere redatta e pubblicata utilizzando l’applicazione online https://form.agid.gov.it, realizzata da AGID nel rispetto del modello stabilito dalla Direttiva UE 2016/2102. Per poter procedere alla compilazione del modulo è necessario identificare l’amministrazione cercando la propria amministrazione o il suo codice IPA. Si segnala al riguardo che la mail del relativo Responsabile per la transizione digitale (RTD) deve essere già presente all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) per ricevere la password di accesso al portale.
La validità di ogni dichiarazione ricopre un periodo temporale che va dal 24 settembre al 23 settembre dell’anno successivo.
Per verificare il rispetto della normativa sull’accessibilità del proprio sito web è possibile eseguire il test  sulla piattaforma web Mauve++ realizzato dal CNR, consigliato da AGID, che potrete eseguire direttamente da qualsiasi PC collegato a internet all’indirizzo https://mauve.isti.cnr.it.
Si rammenta, da ultimo, che l’articolo 9 della legge 4/2004 prevede, in caso di inosservanza delle citate disposizioni, l’applicazione di sanzioni da parte dell’AGID e la sua rilevanza ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.
 
Dott. Alberico Ambrosini
Funzionario amministrativo contabile
Consiglio regionale dell’Abruzzo

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