02/09/2020 – La certificazione dei periodi di servizio ha valore dichiarativo e non costitutivo nella valutazione del candidato in un concorso

La certificazione dei periodi di servizio ha valore dichiarativo e non costitutivo nella valutazione del candidato in un concorso
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone;
 
La vicenda
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, a seguito del concorso pubblico, ha provveduto con determina dirigenziale all’approvazione della graduatoria finale e, con successiva, assegnazione dei dirigenti scolatici risultati vincitori all’assegnazione delle sedi. Una candidata ha proposto ricorso al TAR per errata valutazione dei titoli, sulla base della documentazione presentata, con conseguente nocumento nel suo posizionamento in graduatoria e comunque della mancata applicazione delle disposizioni in materia di assunzione preferenziale con riguardo ai coniugi delle vittime di terrorismo. Su quest’ultimo aspetto, tuttavia, il Collegio amministrativo, ha dichiarato la domanda inammissibile posto che l’adempimento, o meno, degli obblighi di assunzione gravanti in capo alla p.a. in forza di norme imperative emanate dal Legislatore in favore delle c.d. “categorie protette” esulano dalla giurisdizione amministrativa per rientrare in quella del giudice ordinario. Infatti, la contestazione della candidata non riguarda l’uso da parte della PA di poteri pubblicistici di natura discrezionale, in sede di gestione della procedura concorsuale, ma attiene a degli obblighi gravanti sulla stessa in qualità di datore di lavoro pubblico, con conseguente collocamento al di fuori del perimetro riservato alla giurisdizione di legittimità devoluta al giudice amministrativo. Il ricorso, pertanto, è limitato alla errata attribuzione dei punteggi previsti dal bando, ma non correttamente attribuiti dall’Amministrazione scolastica. Il ricorso, quindi, verte sulla mancata attribuzione dei titoli di servizio, essendo stato riconosciuto un punteggio di 11,25 anziché di 23, con conseguente attribuzione del punteggio finale di 156,25 in luogo dei 168 punti spettanti. L’amministrazione, in particolare, non avrebbe attribuito, nonostante il reclamo dalla candidata, i periodi di servizio svolti in qualità di collaboratore scolastico e degli ulteriori periodi computabili come funzione strumentale.
La difesa del MUIR
In ragione delle richieste istruttorie avanzate dal Collegio amministrativo, il Ministero ha prodotto in giudizio una relazione con cui ha asserito di aver riconosciuto alla ricorrente un solo anno per il periodo svolto in qualità di collaboratore scolastico e due soli anni di servizio di funzione strumentale. Ciò in quanto la certificazione relativa ai periodi non riconosciuti sarebbe stata postuma ed omnicomprensiva. Infatti, ad avviso dell’Amministrazione, detti incarichi sarebbero stati conferiti retroattivamente e con un unico provvedimento. Da ciò, discenderebbe la decisione di riconoscere solo parzialmente le due categorie di servizi utili prestati dalla candidata.
La decisione del TAR
Il Collegio amministrativo di primo grado, ha evidenziato l’errore in cui sarebbe incorso la Commissione per la valorizzazione dei titoli presentati dalla candidata. Infatti, quest’ultima avrebbe considerato le attestazioni di servizio prodotte dalla ricorrente alla stregua di atti di conferimento degli anzidetti incarichi, attribuendo così agli stessi valore costitutivo. A venire in rilievo, invece, sono più propriamente degli atti amministrativi di natura dichiarativa nei quali risulta essere assente il momento volitivo tipico dei provvedimenti amministrativi ed ai quali deve essere riconosciuta una funzione meramente ricognitiva finalizzata alla produzione di certezze giuridiche. In altri termini, nella categoria degli atti meramente ricognitivi rientrano le certificazioni di servizio prestate dai dipendenti pubblici. Le certificazioni rilasciate ai richiedenti per i loro periodi di servizio, infatti, sono da considerare dichiarazioni di scienza effettuate da un’Amministrazione pubblica con riferimento ad “atti, fatti, qualità e stati soggettivi” come anche previsto dall’art. 18 della L. n. 241/1990. In altri termini, ad essere decisivi, nel caso di specie, sono proprio le certificazioni prodotte in sede concorsuale dalla parte ricorrente, che attestano l’effettivo assolvimento del servizio prestato a cura dei dirigenti all’uopo preposti, con conseguente illegittimità della parziale attribuzione del punteggio spettante alla ricorrente rispetto a quanto attestato dalle predette certificazioni.
In definitiva, secondo il Collegio amministrativo di primo grado, il ricorso della candidata deve essere accolto con conseguente annullamento della graduatoria impugnata nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio pari a 156,25 in luogo dei 168 punti a lei spettanti

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