30/10/2020 – Cartelle, termini di notifica prorogati

Cartelle, termini di notifica prorogati
di Sergio Trovato

Gli agenti della riscossione hanno un anno in più di tempo per notificare le cartelle di pagamento, per i ruoli consegnati durante il periodo di sospensione dell’attività di recupero dei crediti, a causa della pandemia, al fine di evitare il disconoscimento da parte degli enti locali, e più in generale da tutti gli enti impositori, del discarico dei ruoli per inesigibilità e l’irrogazione delle sanzioni per ritardata notifica delle cartelle. Lo prevede l’articolo 1 del dl 124/2020, che ha sospeso fino al prossimo 31 dicembre l’attività di riscossione e le conseguenti azioni esecutive.

L’articolo 1 del dl «Riscossione» (124/2020) ha integrato l’articolo 68 del dl «Cura Italia», stabilendo che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione, che va dall’8 marzo scorso al prossimo 31 dicembre, è prorogato di dodici mesi «il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
Quest’ultima norma prevede che costituisce causa di perdita del diritto al discarico, tra l’altro, anche la mancata notificazione imputabile agli agenti della riscossione della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna dei ruoli coattivi e entro il terzo mese successivo all’ultima rata indicata nel ruolo, per i ruoli spontanei o volontari. Si tratta di una disposizione che intende accelerare l’attività di recupero dei crediti affidati agli agenti, imponendo la notifica delle cartelle in tempi brevi. Il mancato rispetto dei termini suddetti, infatti, comporta il diniego del discarico dei ruoli consegnati al concessionario, per la sua inadempienza, e l’irrogazione da parte degli enti creditori delle sanzioni, previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 112/1999, proporzionali alle quote che non sono state riscosse.
L’articolo 19 sopra citato dispone, ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, che il concessionario trasmetta, anche in via telematica, all’ente creditore una comunicazione d’inesigibilità. Tale comunicazione deve essere redatta e trasmessa entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo. La comunicazione va inviata anche se, alla scadenza del termine sopra indicato, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari già avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali o da dilazioni in corso.
L’amministrazione creditrice può sanzionare il concessionario che non abbia svolto l’attività con la dovuta diligenza e che si sia reso responsabile della mancata riscossione. Tra le cause che comportano la responsabilità degli agenti della riscossione, e il conseguente diniego del discarico, rientra anche la ritardata notifica delle cartelle. In effetti, una volta trasmesse le domande d’inesigibilità deve essere adottato dall’ente creditore, in presenza di irregolarità e inadempienze dell’esattore, un atto di contestazione delle sanzioni.
Il provvedimento sanzionatorio deve contenere, a pena di nullità, l’esposizione analitica degli errori e dei vizi riscontrati, che hanno comportato la mancata riscossione della singola quota iscritta a ruolo che è stata affidata. Il concessionario può produrre osservazioni in merito ai rilievi negativi sul suo operato formulati dall’ente.
L’amministrazione pubblica ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo. Qualora emani un provvedimento di rifiuto del discarico l’agente può scegliere, entro 90 giorni, se pagare una sanzione pari a 1/8 dell’importo iscritto a ruolo non riscosso, a titolo di definizione agevolata, o ricorrere innanzi alla Corte dei conti. In caso contrario, è tenuto a pagare una sanzione più elevata pari a 1/3.

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