28/10/2020 – TAR Lazio condanna l’ANAC per un ingiustificato diniego all’accesso agli atti richiesto da un whistleblower di cui erano state archiviate le segnalazioni

TAR Lazio condanna l’ANAC per un ingiustificato diniego all’accesso agli atti richiesto da un whistleblower di cui erano state archiviate le segnalazioni
 
L’Autorità nazionale anticorruzione, ancora una volta viene condannata per avere negato l’accesso agli atti, richiamando il proprio Regolamento interno, già censurato in altre circostanze, poiché presenta limiti che si pongono in contrasto con le disposizioni normative.
Il caso esaminato da TAR Lazio (10818/2020) riguarda un whistleblower che si rivolge all’ANAC segnalando alcune situazioni che ritiene illecite all’interno dell’ente a cui appartiene. L’Autorità, dopo averle esaminate le archivia, ma rigetta la richiesta di accesso dell’interessato, finalizzata a conoscere le motivazioni dell’archiviazione, ricevendo esclusivamente uno stralcio della deliberazione consistente in poche parole (testualmente: “Il Consiglio delibera in conformità alla proposta dell’Ufficio”), che richiamavano una proposta non conosciuta e non allegata alla delibera.
Il whistleblower, dopo avere presentato una nuova istanza di accesso richiedendo espressamente copia della proposta di deliberazione correlata, ottiene un nuovo diniego. Quindi si rivolge al TAR che accoglie il ricorso prescrivendo all’ANAC di consentire l’esibizione degli atti richiesti.
I giudici amministrativi osservano che deve riconoscersi in capo al ricorrente la sussistenza di un interesse diretto al documento al quale è stato chiesto l’accesso, in considerazione del fatto che la delibera in questione ha provveduto su alcune segnalazioni dallo stesso effettuate.
Né può ritenersi applicabile, nel caso di specie, l’ipotesi ostativa prevista dal “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ANAC e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990” del 24.10.2018, che esclude dall’accesso “le proposte degli uffici”, poiché tale disposizione fa espressamente salvo il caso in cui tali proposte costituiscano “motivazione per relationem dell’atto o provvedimento”, come, appunto, accaduto nel caso di specie.
La delibera di cui il ricorrente ha chiesto l’ostensione, infatti, contiene, nella motivazione, un espresso richiamo alla proposta di deliberazione, che però non è stata resa disponibile.
Trattandosi di atto richiamato per relationem nella motivazione del provvedimento, lo stesso deve quindi ritenersi ostensibile.

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