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Esenti da Imu solo pertinenze dimostrate

Spetta l’esenzione Imu relativamente a un terreno «pertinenziale» laddove il contribuente proprietario ne riesca a dimostrare l’effettiva natura di pertinenza all’immobile destinato ad abitazione principale, secondo i canoni espressi dall’art. 817 del codice civile. Sono i chiarimenti che si traggono dalla sentenza n. 192/01/2020 emessa dalla Ctp di Varese. A un contribuente era stato notificato un avviso di accertamento Imu dal comune di Cadegliano-Viconago che coinvolgeva, tra gli immobili assoggettati al tributo, anche un terreno che il ricorrente asseriva trattarsi di pertinenza all’immobile adibito ad abitazione principale, per il quale, dunque, invocava l’esenzione di cui all’art. 2 del dlgs 504/92. Tale disposizione estende gli effetti dell’esenzione dal tributo proprio anche alle pertinenze.

Per il collegio, tuttavia, era necessario rintracciare nel giudizio gli elementi che permettessero di qualificare l’area assoggettata proprio come pertinenza dell’immobile principale secondo i criteri fissati dal codice civile all’art. 817. La norma in questione individua infatti come pertinenze «le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.»
La Ctp ha quindi osservato come spetti al contribuente di provare l’effettivo sussistere di quegli elementi, previsti dalla citata norma, alla presenza dei quali è possibile riconoscere a quel bene, ai fini dell’esenzione, natura di pertinenza, in questo caso, rispetto all’immobile principale. Con quest’ultimo, infatti, il terreno pertinenziale deve manifestare un legame durevole e funzionale, che spetta perciò al contribuente fornire. Nel caso esaminato dai giudici di Varese il ricorrente aveva dato modo di rintracciare sia l’elemento soggettivo relativo all’avvio della procedura in Catasto con la quale quel terreno era da sempre stato iscritto sin dall’origine come pertinenza, sia un elemento oggettivo che era evincibile dal collegamento che il bene aveva avuto con gli altri immobili graffati cui era annesso.
Ciò era sufficiente per i giudici affinché si potesse qualificare come pertinenza il terreno indebitamente assoggettato a Imu dall’ente locale. Il ricorso veniva pertanto accolto e l’avviso di accertamento annullato.
Benito Fuoco
Con ricorso depositato il (…) A. C. proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento Prot. (…) con il quale il comune di Cadegliano-Viconago aveva determinato imposte a titolo di maggiore Imu per l’anno 2013 per una porzione immobiliare (terreno) relativa ai mapp (…) ritenendola area edificabile: precisava la ricorrente che si trattava di terreno di pertinenza all’immobile presente sul medesimo mappale (…) che risultano graffati al fabbricato come «terreno pertinenziale alla casa» dal 18/8/2018 a completamento di una pratica iniziata in Catasto sin dal 1986; eccepiva altresì il vizio di motivazione, nonché errore nella indicazione del valore dell’area; chiedeva l’annullamento dell’avviso impugnato (…). Non si costituiva il comune di Cadegliano-Viconago.
Il ricorso merita accoglimento.
In base all’art. 817 del codice civile sono «pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un’altra cosa» e alla definizione del codice civile è bene riferirsi per stabilire la concreta ed effettiva destinazione di un terreno. Secondo la giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ. Sez. V Sent., 30/5/2018, n. 13606) ai fini dell’operatività dell’art. 2 del dlgs n. 504 del 1992, che esclude l’autonomo assoggettamento all’imposta delle pertinenze, il contribuente deve dimostrare la sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, di cui all’art. 817 cit., trattandosi di deroga alla regola generale di imposizione.
È vero, pertanto, che è onere del contribuente provare che il nesso pertinenziale sia solido e funzionale: ne deriva la necessità di esaminare le prove offerte a sostegno della tesi della destinazione pertinenziale del terreno de quo.
A parere della commissione due elementi risultano di particolare importanza e significativi ai fini della decisione: la volontà del proprietario, così come richiesta dallo stesso art. 817 cit (elemento soggettivo) si ricava agevolmente dal fatto che sin dal 1986 il terreno in questione è stato definito «pertinenza dell’immobile di abitazione» con l’avvio della pratica in Catasto, conclusasi per lungaggini burocratiche solo in agosto 2018; l’elemento oggettivo è dato dal fatto che il terreno stesso è sempre stato collegato all’immobile che insiste sugli stessi mappali che ora appaiono «graffati».
Il terreno va pertanto ritenuto a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 817 citato, «pertinenza» dell’immobile principale e, quindi, non soggetto al tributo. L’avviso impugnato va pertanto annullato (…).
 

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