26/10/2020 – Il concetto di “tolleranza esecutiva per le irregolarità geometriche”

Il concetto di “tolleranza esecutiva per le irregolarità geometriche”
Con l’art. 34-bisD.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è stato introdotto il concetto di “tolleranza esecutiva per le irregolarità geometriche”. Ora il caso riguarda un edificio residenziale di tre piani e 6 appartamenti degli anni ’60, che prevedeva per il soggiorno 2 finestre e una porta finestra, mentre è stata realizzata una finestra e una porta finestra per tutte e 6 le unità senza la presentazione di una variante; catastalmente è regolare. Considerato a mio avviso che la geometria di un edificio non riguarda solamente la sagoma ma anche le proporzioni delle facciate, è ammissibile pensare che l’eliminazione di una finestra possa essere considerata una irregolarità geometrica? Si precisa che il rapporto aero illuminante è rispettato.
a cura di Matteo Paolo Frazza
 
Si ritiene che al fine di dare adeguata risposta al quesito posto giovi preliminarmente inquadrare lo stato dell’arte normativo.
In particolare Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) , poi recepito con la legge di conversione L. 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto una nuova e importante disciplina in merito alle tolleranze costruttive in caso di parziali difformità rispetto al titolo edilizio abilitativo, disponendo l’abrogazione del comma 2-ter, art. 34D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e introducendo una nuova disciplina con l’inserimento del nuovo art. 34-bisD.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 medesimo.
Giova quindi evidenziare come già la giurisprudenza formatasi sotto la previgente normativa aveva trattato la c.d. tolleranza di cantiere del 2%, o regime di franchigia, di cui all’art. 34, comma 2-ter, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, disposizione in base alla quale “non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”.
Il Consiglio di Stato Detta chiamato a pronunciarsi sul teme ha stabilito che : “Si tratta, come appare evidente, di una disposizione di tolleranza rivolta a disciplinare in senso, per dir così “liberalizzatorio”, interventi edilizi aventi una consistenza minima”. Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23 luglio 2018, n. 4504
Da tali presupposti consegue che già sotto il previgente regime normativo un intervento, in se parzialmente difforme, realizzato però entro il limite della c.d. ” tolleranza di cantiere “, non fosse riconducibile nella categoria della difformità parziale, ma rientrava nella irrilevanza ai fini edilizi, con la conseguenza della sua non sanzionabilità anche sotto il profilo di violazione minore (difformità o assenza di Scia o Pdc).
La modifica di recente introduzione quindi ha dettagliato un principio già formatosi sulla scorta della interpretazione giurisprudenziale; pertanto alla luce di quanto sopra si ritiene che la difformità descritta nel quesito sia riconducibile alla nuova tipologia di tolleranza costruttiva e pertanto possa giovarsi di quanto previsto al nuovo art. 34-bis.

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