22/10/2020 – Le proroghe della sospensione della riscossione

Le proroghe della sospensione della riscossione
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
Nel D.L. 20 Ottobre 2020, n. 129 sono contenute diverse disposizioni in materia di riscossione esattoriale.
Proroga sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
Prorogato il termine di cui al c. 1, art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. In virtù di ciò, sono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 (in precedenza il 15 ottobre 2020), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. (art. 1, c. 1, lett. a)
Dilazioni di pagamento
Prorogato il termine di cui al c. 2 ter dell’art. 68 del D.L. n. 18 del 2020. In virtù di ciò si stabilisce che, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020(in precedenza il 15 ottobre 2020), gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. (art. 1, c. 1, lett. a)
Proroghe durante il periodo di sospensione: discarico per inesigibilità e notifiche cartelle
Si stabilisce che, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione, innanzi viste, sono prorogati di dodici mesi:
a) il termine di cui all’art. 19, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Il detto termine è relativo alla perdita del diritto al discarico a favore del concessionario della riscossione;
b) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159. Quest’ultima disposizione stabilisce che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. (art. 1, c.1, lett. b)
Proroga sospensione dei pignoramenti dell’agente della riscossione su stipendi e pensioni
La sospensione dei pignoramenti dell’agente della riscossione su stipendi e pensioni, di cui all’art. 152, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata al 31 dicembre 2020 (in precedenza il 15 ottobre 2020).(Art. 1, c. 2)

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