21/10/2020 – Il consolidato si fa lo stesso anche senza il bilancio

Il consolidato si fa lo stesso anche senza il bilancio
di Matteo Barbero
 
La mancata approvazione del bilancio di esercizio delle società partecipate non può giustificare il mancato consolidamento da parte degli enti locali. È uno dei chiarimenti contenuti deliberazione n. 16/2020/INPR con cui la Sezione autonomie della Corte dei conti ha approvato con le «Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato 2019». Il documento è corredato da un questionario articolato in 6 sezioni che riproducono i passaggi di rilievo per l’elaborazione del consolidato e da note metodologiche esplicative. Il termine per l’assolvimento degli adempimenti relativi all’esercizio 2019, per effetto della normativa emergenziale, è stato differito al 30 novembre 2020. I giudici contabili hanno ribadito la rilevanza del bilancio consolidato e la sua assoluta centralità nell’ambito del disegno tratteggiato dal dlgs 118/2011, come integrato e corretto dal dlgs 126/2014, in quanto preordinato a dare piena evidenza alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente e alla complessiva attività svolta, sottolineando «come il consolidamento dei conti consenta di superare quel frazionamento dei soggetti erogatori di servizi pubblici che potrebbe rappresentare ostacolo a una piena conoscibilità della situazione finanziaria complessiva che rappresenta condizione imprescindibile per la governabilità dei conti». Le indicazioni operative mirano sia ad assicurare l’uniformità dei comportamenti dei revisori contabili, chiamati a rendere specifico parere, che a fornire agli enti interessati (regioni ed enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti), uno strumento di ausilio nella gestione delle operazioni propedeutiche al corretto consolidamento delle risultanze contabili dei soggetti inclusi nel Gruppo amministrazione pubblica. In questa prospettiva, neppure la mancanza di un bilancio approvato da consolidare esonera l’ente dall’adempimento, giacché in tal caso è possibile utilizzare, per il consolidamento dei conti, anche il progetto di bilancio, ovvero in mancanza, il preconsuntivo risultante dalle scritture contabili. Stessa lettura restrittiva vale per la c.d. clausola di impossibilità: i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità). Resta il dubbio se rientri o meno il Covid.

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