21/10/2020 – Cause da esclusione e costo orario manodopera: ne parla il TAR

Cause da esclusione e costo orario manodopera: ne parla il TAR
21/10/2020
 
Costi orari e bandi di gara. Torna di nuovo l’argomento delicatissimo che, molte volte, ha fatto annullare intere procedure di gara. Ne parliamo analizzando una importante sentenza del Tar Piemonte che vede coinvolti Rfi e vari raggruppamenti di impresa.
Costo orario di manodopera, valori minimi
Il contratto collettivo nazionale di lavoro, stabilisce, al suo interno, tabelle specifiche con i costi minimi orari di manodopera. In un bando di gara, la manodopera viene indicata come somma totale delle ore impiegate a realizzare un determinato progetto. Nel caso specifico del bando pubblicato da Rfi, il costo complessivo della manodopera dichiarato da un raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario, sarebbe inferiore a quello effettivamente necessario per realizzare i lavori nei tempi e con la composizione delle squadre prevista.
Giustificativi e congruità dell’offerta
Il disciplinare del bando di gara era chiaro: bisognava presentare il file contenente i giustificativi dell’offerta, utilizzando un modulo allegato. Non avendolo presentato, è stato impossibile per Rfi verificare la congruità dell’offerta, ma anche permettere ai concorrenti esclusi di capire il motivo della sconfitta. Per questo, secondo i giudici, l’aggiudicazione sarebbe illegittima, perché è impossibile verificare la congruità dell’offerta. “Seppur nel verbale – dicono i giudici – sia dichiarato di avere verificato “il rispetto dei minimi salariali retributivi verificando che i livelli tariffari applicati e dichiarati dagli offerenti corrispondono a quelli del contratto collettivo nazionale del lavoro indicati dagli stessi”. In realtà, proseguono i giudici, “nulla viene detto con riferimento alla verifica prevista dall’articolo 95 del decreto legislativo numero 50 del 2016”.
Offerte e verifiche
Ormai è noto. Chi propone un’offerta per la partecipazione ad un bando di gara, deve indicare in maniera chiara tutti i costi di manodopera. E la stazione appaltante ha il dovere, prima di aggiudicare la gara, di verificare il rispetto dei valori con il contratto nazionale del lavoro e le relative tabelle ministeriali. Nel caso in cui ci sia discrepanza tra i valori offerti e quelli delle tabelle ministeriali, la stazione appaltante non dovrà escludere l’offerta, ma dicono i giudici del Tar Piemonte, “dovrà domandare giustificazioni riguardo a tale scostamento e valutare la congruità del costo del lavoro indicato nell’offerta”. Nel caso in analisi e quindi quello di Rfi, quest’ultima “si è limitata a verificare il rispetto dei minimi salariali retributivi previsti dai contratti collettivi applicati, ma non
risulta avere effettuato questa ulteriore verifica e ciò nonostante sussista uno scostamento tra i costi indicati dal gruppo di imprese aggiudicatario e i costi indicati nelle tabelle ministeriali”. Ecco perché, concludono i giudici “la domanda di annullamento è fondata e va, pertanto, accolta”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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