20/10/2020 – Risparmi dello straordinario: il chiarimento Aran

Risparmi dello straordinario: il chiarimento Aran
Pubblicato il 19 ottobre 2020

 
I risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999 possono alimentare annualmente, con importi variabili, i fondi incentivanti in quanto trattasi di risorse prive della caratteristica di stabilità che rientrano nelle disponibilità del fondo per il lavoro straordinario nell’anno successivo.
Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL98 del 29 settembre 2020.
Secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21 maggio 2018, gli enti possono stanziare nei propri fondi incentivanti annualmente, in parte variabile, gli eventuali risparmi accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario, ex art. 14 del CCNL 1.04.1999, e le predette risorse confluiranno nel fondo risorse decentrate dell’anno successivo.
L’Aran ha ricordato che i predetti risparmi accertati, a consuntivo per ciascun anno, corrispondono al quantitativo residuo delle risorse del fondo per lo straordinario non utilizzato in relazione a quelle prestazioni lavoro straordinario non autorizzate e non rese da parte del personale.
Pertanto, tali risorse sono prive della caratteristica di stabilità, in quanto nell’anno successivo le stesse rientrano nelle disponibilità del fondo per il lavoro straordinario.
Leggi l’orientamento

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