20/10/2020 – Pubblicate le nuove regole per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei componenti degli organismi di valutazione

Pubblicate le nuove regole per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei componenti degli organismi di valutazione
di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
 
L’elenco
L’art. 14D.Lgs. n. 150/2009 contempla l’organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti, sulla base dei criteri fissati dal Dipartimento della funzione pubblica. L’art. 14-bis affida allo stesso Dipartimento l’onere di tenere e aggiornare l’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell’art. 19, comma 10, D.L. n. 90/2014. L’iscrizione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza.
Il primo elenco è stato istituito ad opera del D.M. 2 dicembre 2016, che ora viene abrogato e la relativa disciplina adeguata in relazione al mutato contesto normativo dal segnalato D.M. 6 agosto 2020. L’iscrizione viene mantenuta quale condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV. Così come vengono mantenute le fasce professionali.
Sostanzialmente inalterati anche i requisiti, che sono: a) generali, correlati alla cittadinanza e al godimento dei diritti civili e politici; b) di competenza ed esperienza, connessi al diploma di laurea, alla comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance; c) di integrità, relativi alla mancanza di condanne, misure di prevenzione, stato di interdizione, rimozioni dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del mandato.
La procedura
Rimane l’onere di presentare la domanda di iscrizione tramite l’apposito portale. L’effettiva iscrizione decorre dalla data di comunicazione da parte del Dipartimento della completezza delle informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti e dell’avvenuta collocazione in una delle fasce professionali.
Il decreto individua tre fasce professionali: la Fascia 1 è per quanti abbiano una esperienza professionale ovvero esperienza dirigenziale di livello non generale di almeno cinque; la Fascia 2 è per chi abbia esperienza professionale di almeno otto anni di cui tre maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009 come componente di OIV o Nuclei di valutazione ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche; la Fascia 3 è riservata per chi abbia esperienza professionale di almeno dodici di cui tre maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 150/2009, come componente di OIV o Nucleo presso amministrazioni pubbliche con almeno 250 mila dipendenti, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno otto anni nelle amministrazioni pubbliche.
Una volta iscritti, i soggetti sono tenuti ad acquisire i crediti formativi, a segnalare tempestivamente eventuali modifiche delle condizioni soggettive, a rinnovare ogni tre anni l’iscrizione. Circa il primo punto, il decreto prevede la formazione continua per gli iscritti attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate.
Ai fini della permanenza nell’elenco nazionale i soggetti iscritti, ad eccezione dei dirigenti di ruolo in servizio delle amministrazioni pubbliche, sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell’iscrizione. L’attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri indicati nell’allegato A.
In sede di prima applicazione, gli iscritti nell’elenco entro il 31 agosto 2018 devono acquisire i crediti formativi, utili ai fini del rinnovo dell’iscrizione, entro cinquantaquattro mesi dalla data di prima iscrizione.
L’OIV
La nomina dei componenti dell’OIV è effettuata con le modalità indicate dagli artt. 14 e 14-bisD.Lgs. n. 150/2009. L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione. Novità degna di rilievo è che i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell’elenco nazionale da almeno sei mesi.
Le amministrazioni pubblicano nell’apposita sezione del portale della performance gli avvisi di selezione e comunicano l’elenco dei partecipanti al Dipartimento della Funzione Pubblica prima della conclusione della procedura di selezione. Pubblicano nella medesima sezione gli esiti della procedura.
L’incarico di Presidente o titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nella Fascia 3 nelle amministrazioni con più di mille dipendenti; a soggetti iscritti nelle Fasce 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille; agli iscritti in qualsiasi Fascia nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.
Recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale, viene disposto che la scadenza del componente dell’organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall’incarico del componente dell’OIV. L’eventuale revoca dell’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata.
Viene inoltre recepita l’ulteriore indicazione secondo cui gli iscritti all’elenco possono appartenere a più OIV per un massimo di quattro, che si riduce a due per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L’accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l’immediata cancellazione dall’elenco.

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