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Contratto misto – subappalto
Il valore complessivo di un contratto misto è pari a EUR 100.000, suddiviso in fornitura EUR 90.000 (90%) e lavori EUR 10.0000 (10%). Il disciplinare prevede che il concorrente indichi all’atto dell’offerta, nell’ambito della documentazione amministrativa, le parti della fornitura/dei lavori che intende in via facoltativa subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo di ciascuna tipologia di attività (fornitura /lavori). Trattandosi di un contratto misto è stabilito che non è possibile ricorrere al subappalto qualificante dell’intera posa in opera. Tuttavia un concorrente chiede: “Sono qualificato per le forniture e per la quota di lavori posso subappaltare interamente in via facoltativa il 100% dei lavori?” Chiedo il vostro parere in merito. Io credo che non sia possibile perché il limite del 40% deve essere riferito al complessivo importo di ciascuna prestazione di lavori o forniture che concorrono a comporre l’oggetto del contratto.
a cura di Gare & Appalti Consulting SF
 
Al fine di dare adeguata risposta al quesito posto giova precisare la portata della domanda posta dal concorrente alla gara.
In ordine alla tipologia di appalto bandito (misto), il concorrente premette di essere qualificato sia per le forniture che per i lavori (“sono qualificato per le forniture e per la quota di lavori”).
A fronte di ciò, egli chiede se può subappaltare per intero (100%) la parte lavori, precisando infatti che il subappalto sarebbe facoltativo, in quanto come detto afferma di non avere problemi di qualificazione.
Pertanto, il divieto normativo di ricorrere al subappaltato qualificante (vedasi art. 28, co.1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) nel caso di specie non si porrebbe in quanto, come detto, non si pongo problemi di qualificazione in quanto il concorrente afferma di avere tutti i requisiti.
Va ricordato la differenza tra subappalto obbligatorio/qualificante e subappalto facoltativo: il primo ricorre nei soli appalti di lavori quando il concorrente privo della qualifica in una scorporabile a qualificazione obbligatoria, ai fini della partecipazione alla gara intende usufruire della qualifica nella categoria prevalente ultracapiente, dichiarando che subappalterà interamente la scorporabile; il secondo ricorre quando non vi sono problemi di requisiti ma di opportunità per il concorrente di riservarsi la facoltà di esternalizzare parte dei lavori in sede esecutiva.
Ebbene, come detto, nel caso di specie rientriamo nel secondo.
Ciò detto, per rispondere pienamente al quesito, occorre soffermarsi sul plafond subappaltabile che attualmente è il 40% dell’intero valore contrattuale (sorvolando sulla questione legata alla sentenza della CGUE che imporrebbe la disapplicazione del limite % al subappalto), anche in caso di appalto misto.
Ora, considerato che la componente lavori pesa per il 10% sul totale, sicuramente la risposta alla domanda posta dal concorrente è affermativa in quanto il 40% del totale contrattuale ben ricomprende il 10% della parte lavori.

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