Print Friendly, PDF & Email
La deroga, inserita in sede di conversione del dl Agosto, riguarda aiuti Ue, statali e regionali
Neutre le assunzioni finanziate
Dal 2021 non entreranno nel rapporto spesa-entrate
di Luigi Oliveri

Dal 2021 le assunzioni coperte da finanziamenti specifici non entreranno nel rapporto tra spesa di personale e media triennale delle entrate. Lo stabilisce l’articolo 57, comma 3-septies, del dl 104/2020, convertito in legge 126/2020, che introduce una parziale eccezione all’obbligo di computare, per il rapporto spesa/entrate imposto dall’articolo 33, comma 2, del dl 34/2019, integralmente tutta la spesa di personale e tutte le entrate correnti, come definite dall’articolo 2 del dm 17.3.2020.

Il testo dell’articolo 57, comma 3-septies, del dl 104/2020, convertito in legge 126/2020, è il seguente: «a decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e’ garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente».
La norma oggettivamente non appare avere molto senso. In un sistema nel quale la spesa per il personale si rapporto con le entrate correnti, ai fini della sua sostenibilità, se si attiva un’assunzione correlata a un finanziamento, è evidente che sul piano finanziario tale assunzione è del tutto neutra e, quindi, non incide sul rapporto spesa/entrate.
Un limitato significato la previsione l’assume, tuttavia, a causa della sciagurata scelta, adottata in sede di Conferenza stato-città per l’intesa sul testo del dm 17/3/2020, di correlare le spese di personale annuali, non con le entrate connesse al medesimo anno, bensì alla media triennale delle entrate correnti (al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità).
L’effetto di tale correlazione tra spese annuali e media triennale delle entrate è paradossale: finisce per diluire in un triennio gli effetti di una spinta all’acquisizione di maggiori entrate di uno specifico anno.
Lo stesso vale anche per assunzioni finanziate da terzi. L’entrata correlata all’assunzione finisce per essere meno rilevante della spesa, perché appunto si disperde nella media del triennio precedente.
L’articolo 57, comma 3-ter, quindi, mette letteralmente una toppa a un buco logico e giuscontabile, ma finisce per complicare e non di poco la gestione. Infatti, i comuni dovranno inserire nei bilanci correlazioni precise tra entrata e spesa connessa alle assunzioni. L’impresa diviene ancora più complessa se il finanziamento risulti parziale e se di durata inferiore alla durata del rapporto di lavoro instaurato; probabilmente, nella maggior parte dei casi la durata del finanziamento coinciderà con quella del rapporto di lavoro. Infatti, l’ipotesi normativa concerne sicuramente finanziamenti europei, statali, regionali, ma anche privati (si parla genericamente di «soggetti» finanziatori, senza specificarne la natura) connessi a specifici progetti a termine: le assunzioni correlate, quindi, saranno per lo più giustificate da esigenze temporanee e, quindi, in gran parte a tempo determinato.

Torna in alto