14/10/2020 – TAR Marche: le disposizioni del DL 76, in materia di appalti hanno una “valenza sollecitatoria”

TAR Marche: le disposizioni del DL 76, in materia di appalti hanno una “valenza sollecitatoria”
 
(sf)  Con una gara  in corso di espletamento, un’azienda sanitaria ha inopinatamente disposto di aderire alla gara “Consip Sanità”, e informava gli enti destinatari dell’appalto che, a causa della sospensione dei lavori della commissione tecnica nel periodo di emergenza sanitaria, la procedura di gara regionale molto probabilmente non sarebbe stata ultimata entro il 31 dicembre 2020, e che, in alternativa, era possibile aderire alla convenzione Consip.
I giudici del TAR Marche (584/2020), innanzitutto evidenziano che  tale scelta sarebbe stata reversibile in presenza di sopravvenienze fattuali e/o giuridiche tali da determinare una rivalutazione dell’interesse pubblico, ma nel caso concreto la decisione non reca una motivazione adeguata;
La questione verte sull’applicazione delle seguenti norme:
– l’art. 8, comma 2, del D.L. n. 76/2020, secondo cui “In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvedono all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020”;
– il successivo comma 3 dello stesso art. 8, il quale prevede che “In relazione agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all’aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all’esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54”.
Con riguardo alla questione dibattuta nel presente giudizio, il legislatore, tenuto anche conto degli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, avrebbe dunque potuto stabilire expressis verbis che la violazione del termine del 31 dicembre 2020 determinerà l’automatica conclusione delle gare in corso e l’obbligo per le amministrazioni interessate di aderire alle convenzioni Consip eventualmente già in essere.
Ma così non è stato, visto che l’art. 8, comma 2, del D.L. n. 76/2020, con norma di chiara valenza sollecitatoria, si limita a stabilire che le procedure di gara ancora in itinere vengano portate a termine entro l’anno in corso, mentre il successivo comma stabilisce, in via generale, che entro lo stesso termine del 31 dicembre 2020 le stazioni appaltanti provvedano all’aggiudicazione degli appalti basati su accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero all’esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dal medesimo art. 54. La norma dunque non prende in considerazione le ipotesi nelle quali le amministrazioni interessate hanno bandito gare attraverso centrali di committenza periferiche pur in costanza di gare Consip in corso di svolgimento.
A ciò si aggiunge che:
– ai fini della verifica del rispetto della tempistica acceleratoria dettata dal D.L. n. 76/2020 non si deve tenere ovviamente conto di eventuali contenziosi giurisdizionali che dovessero insorgere a seguito dell’aggiudicazione dei lotti di cui alla presente gara, visto che la fase contenziosa è estranea al procedimento e non è nella disponibilità della stazione appaltante;
– l’art. 8, comma 1, let. a), del D.L. n. 76/2020 ha autorizzato, per tutta la durata del periodo emergenziale, la facoltà generalizzata di procedere alla esecuzione d’urgenza del contratto nelle more della verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quelli tecnico-finanziari previsti dal bando.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto