14/10/2020 – Illegittima l’esclusione dell’unico partecipante anche se ha presentato dati economici nell’offerta tecnica

Illegittima l’esclusione dell’unico partecipante anche se ha presentato dati economici nell’offerta tecnica
Pubblicato il 13 ottobre 2020

 
L’errata presentazione nell’offerta tecnica di elementi dell’offerta economica non determina l’esclusione dalla gara se c’è un’unica offerta presentata.
In tale caso, la commistione tra offerta tecnica ed economica non lede i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e il principio di principio di segretezza dell’offerta.
Questo il principio espresso dal TAR Puglia, Sez. III, nella sentenza n. 388, depositata il 9 ottobre 2020.
Nel caso di specie, in una procedura di gara era stata presentata una sola offerta.
L’offerente però veniva escluso dalla stazione appaltante, perché  aveva inserito nella documentazione tecnica due file contenenti valori economici dell’offerta, per violazione dei principi di segretezza dell’offerta economica, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Il concorrente aveva impugnato l’atto di esclusione, contestando l’automatica applicazione del cd. divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica, poiché non vi erano valutazioni concrete sulla portata lesiva della violazione del principio di segretezza dell’offerta.
I giudici amministrativi di primo grado hanno accolto il ricorso, precisando che il principio di segretezza dell’offerta economica, che determina il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, non risulta nel caso di specie compromesso in quanto alla procedura ha partecipato un unico concorrente.
Il Tar ha inoltre chiarito che in tal caso non vi è alcun controinteressato, perciò in nessun modo la commissione avrebbe potuto subire un condizionamento nell’assegnazione dei punteggi ai concorrenti, penalizzando o favorendo, sulla base della conoscenza del prezzo offerto dalla ricorrente;
In tal caso, la conoscenza anticipata dell’offerta economica non lede i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, né, quindi, il principio del cd. divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica,  poiché non vi sono valutazioni effettive sulla portata lesiva della violazione del principio di segretezza dell’offerta.
Leggi la sentenza

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