13/10/2020 – Illegittimo l’annullamento dell’aggiudicazione se manca la comunicazione di avvio del procedimento

Illegittimo l’annullamento dell’aggiudicazione se manca la comunicazione di avvio del procedimento
Pubblicato il 12 ottobre 2020

 
E’ consolidato e risalente l’orientamento giurisprudenziale che ritiene necessaria, tanto in caso di revoca, che di annullamento dell’aggiudicazione, la comunicazione di avvio del relativo procedimento nei confronti dell’aggiudicatario (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. III, 28/06/2019, n.4461; Cons. St., sez. V, 4 dicembre 2017, n.5689; id. 10 ottobre 2018, n.5834). La revoca o l’annullamento di un affidamento si configura indubbiamente come provvedimento idoneo a incidere, con effetti caducanti, sulla disposta aggiudicazione della gara e, come tale deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex lege 241/1990.
Questo il principio sancito dal Tar Calabria, Sez. I, con la sentenza n. 5050 del 5 ottobre 2020.
Nel caso di specie, un’associazione sportiva, unica partecipante all’avviso pubblico per l’affidamento – con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – della gestione dell’impianto di calcio e risultata aggiudicataria, con determinazione del dirigente del settore, si è vista annullare l’aggiudicazione con determinazione del RUP della gara, non avente qualifica dirigenziale e soggetto diverso dal dirigente che aveva adottato l’atto di aggiudicazione definitiva.
L’associazione ha impugnato l’atto adottato dal RUP, lamentando, tra le altre, la violazione:
  • dell’art. 7 della legge 241/1990, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio;
  • dell’art. 31, comma 3, del d.lgs 50/2016, in quanto il provvedimento di annullamento è stato adottato dal RUP, che non ha qualifica dirigenziale e, come tale soggetto incompetente, che non aveva disposto l’aggiudicazione della gara, che infatti era stato determinato al Dirigente competente.
Il Tar ha accolto il ricorso, precisando che in caso di revoca o di  annullamento dell’aggiudicazione, è atto propedeutico e necessario la comunicazione di avvio del relativo procedimento nei confronti dell’aggiudicatario, in quanto il provvedimento incide sull’aggiudicazione e quindi sui diretti interessati.
Inoltre, i giudici amministrativi hanno chiarito che l’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e l’art. 107 del d.lgs 267/2000 riservano al Dirigente, se il Rup non ha questa qualificazione, la competenza all’emanazione degli atti a rilevanza esterna quando assumano valenza decisoria.
Il Tar ha quindi annullato il provvedimento impugnato.
Leggi la sentenza

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