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Il gestore uscente non è onerato di effettuare il sopralluogo
Cons. Stato, III, 12 ottobre 2020, n. 6033
Scritto da Elvis Cavalleri 12 Ottobre 2020
 
 
Il sopralluogo – nella sua materialità, quale attività di cognizione dello stato dei luoghi ai fini della formulazione di un’offerta consapevole – è stato dunque eseguito nella forme della esecuzione in loco del precedente contratto (il che è sostanzialmente incontestato), senza necessità di darne la documentazione, conforme al modello di dichiarazione previsto dalla lex specialis, previa effettuazione degli ulteriori adempimenti formali ad esso prodromici previsti dal disciplinare.
 
Si rinvia alla lettura integrale dell’interessante pronuncia Cons. Stato, III, 12 ottobre 2020, n. 6033.
Un ringraziamento allo studio AOR avvocati che mi ha consentito di contribuire alla redazione dell’atto di appello.

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