13/10/2020 – Decreto semplificazioni – disposizioni urgenti – termini di conclusione di procedure ed accordi quadro – natura sollecitatoria – eventuale contenzioso …

Decreto semplificazioni – disposizioni urgenti – termini di conclusione di procedure ed accordi quadro – natura sollecitatoria – eventuale contenzioso …
13.10.2020 REDAZIONE
 
9. Tuttavia il discorso non può essere chiuso qui, in quanto -Omissis-, richiamandosi alle disposizioni di cui al D.L. n. 76/2020, ha introdotto nel giudizio elementi tali da richiedere al Tribunale un approfondimento dal quale sarebbe in ipotesi potuto discendere un révirement rispetto agli arresti di cui alla sentenza n. 500/2019. […]

9.1. Le norme che vengono in rilievo sono in particolare:

– l’art. 8, comma 2, del D.L. n. 76/2020, secondo cui “In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvedono all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020”;

– il successive comma 3 dello stesso art. 8, il quale prevede che “In relazione agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all’aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all’esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54”. […]

9.3.1. -Omissis- sostiene in sintesi che, fermo restando quanto statuito dal T.A.R. nella sentenza n. 500/2019, le predette disposizioni introdotte dal D.L. n. 76/2020 avrebbero stabilito un dies ad quem (31 dicembre 2020) decorso il quale le procedure di gara regionali ancora in itinere dovrebbero in ogni caso cedere il passo alle convenzioni Consip già in vigore. E nella specie, alla luce di quanto reso noto dalla commissione di gara circa i tempi di conclusione della procedura S., è quasi certo che il suddetto termine non potrà essere rispettato.

9.3.2. Ora, in generale, il legislatore non può stabilire ex lege la durata massima di una procedura di gara, visto che essa è influenzata da un numero di variabili tali da rendere perfino illusorio il tentativo di fissare un termine perentorio. Quello che invece il legislatore può certamente fare è stabilire che, se la gara non viene conclusa entro un certo termine, gli atti fino a quel momento compiuti diventano inefficaci e/o prevedere, in caso di violazione del termine perentorio, la perdita del finanziamento concesso alla stazione appaltante per la realizzazione dell’opera pubblica o per l’acquisto dei beni e servizi oggetto dell’appalto (per questa seconda fattispecie si pensi alle disposizioni speciali introdotte nel 2013 nell’ambito del programma denominato “6000 Campanili” – art. 18 del D.L. n. 69/2013 e successivi decreti ministeriali attuativi).

9.3.3. Con riguardo alla questione dibattuta nel presente giudizio, il legislatore, tenuto anche conto degli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, avrebbe dunque potuto stabilire expressis verbis che la violazione del termine del 31 dicembre 2020 determinerà l’automatica conclusione delle gare in corso e l’obbligo per le amministrazioni interessate di aderire alle convenzioni Consip eventualmente già in essere.

Ma così non è stato, visto che l’art. 8, comma 2, del D.L. n. 76/2020, con norma di chiara valenza sollecitatoria, si limita a stabilire che le procedure di gara ancora in itinere vengano portate a termine entro l’anno in corso, mentre il successivo comma stabilisce, in via generale, che entro lo stesso termine del 31 dicembre 2020 le stazioni appaltanti provvedano all’aggiudicazione degli appalti basati su accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero all’esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dal medesimo art. 54. La norma dunque non prende in considerazione le ipotesi nelle quali le amministrazioni interessate hanno bandito gare attraverso centrali di committenza periferiche pur in costanza di gare Consip in corso di svolgimento. […]

9.5. Da ultimo va aggiunto che:

– ai fini della verifica del rispetto della tempistica acceleratoria dettata dal D.L. n. 76/2020 non si deve tenere ovviamente conto di eventuali contenziosi giurisdizionali che dovessero insorgere a seguito dell’aggiudicazione dei lotti di cui alla presente gara, visto che la fase contenziosa è estranea al procedimento e non è nella disponibilità della stazione appaltante;

– l’art. 8, comma 1, let. a), del D.L. n. 76/2020 ha autorizzato, per tutta la durata del periodo emergenziale, la facoltà generalizzata di procedere alla esecuzione d’urgenza del contratto nelle more della verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quelli tecnico-finanziari previsti dal bando.

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