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Procedimenti – pareri – ritardo
L’ufficio ambiente di questa amministrazione (Unione di Comuni) si trova spesso a gestire procedimenti i cui termini finali superano (anche abbondantemente) il termine massimo di legge. Sovente, infatti, gli enti inviano i pareri con ritardo e dietro solleciti e diffide. Abbiamo sentito parlare di novità normative sul tema, in quale disposizione?
a cura di Simone Chiarelli
 
Recentemente il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con disposizioni confermate in sede di conversione in legge (legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120), ha introdotto varie modifiche alla L. 7 agosto 1990, n. 241 su vari aspetti e temi per la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure.
In particolare, all’art. 2 della legge è stato introdotto un nuovo comma sul procedimento il quale dispone: “8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.”.
Tale norma consente all’autorità competente di prescindere dai pareri richiesti alla scadenza del termine assegnato e comunque di non considerare validi gli stessi procedendo alla conclusione del procedimento sulla base degli elementi istruttori in possesso. Tale misura rappresenta senza dubbio un importante strumento di semplificazione anche se non esclude, “ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni” l’intervento in autotutela.

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