07/10/2020 – Consigliere comunale – incompatibilità – situazione debitoria per Imu

Consigliere comunale – incompatibilità – situazione debitoria per Imu
Premesso che un consigliere comunale a cui è stata contestata una incompatibilità per una accertata e, nello stesso tempo, rilevante situazione debitoria per Imu con l’Ente (avvisi di accertamento per Imu anni dal 2016 al 2019 già notificati e una rateizzazione in corso, sempre per debito Imu, anni 2014 e 2015) ha chiesto di poter estinguere il suo debito mediante una compensazione consistente nella cessione di un immobile di sua proprietà (previa apposita valutazione); immobile che potrebbe risultare di interesse per l’Ente per la realizzabilità del progetto di un canile. Per quanto sopra si chiede di sapere se, ad oggi, è ancora possibile procedere a tale forma di compensazione e cioè cessione di immobile ad estinzione dei debiti tributari locali in quanto lo scrivente aveva letto (non ricorda se normativa, parere Corte dei Conti, Sentenza Cassazione o altra giurisprudenza) di divieto di procedere alla suddetta modalità di compensazione.
a cura di Marco Nocivelli
 
Si fa innanzitutto osservare che, nel caso di specie, non si configurerebbe una compensazione (peraltro disciplinata dall’art. 8L. 27 luglio 2000, n. 212 con obbligo di previsione nel regolamento tributario comunale ai sensi dell’art. 1 della medesima legge), bensì di una prestazione in luogo dell’adempimento (datio in solutum) ex art. 1197 c.c..
Detto ciò, la Corte dei Conti, Sezione Controllo dell’Emilia Romagna, con la Del. n. 60/2017/PAR del 14 marzo 2017, ha negato la possibilità di cedere al Comune un’area in assolvimento dell’obbligazione tributaria IMU. Il parere, pregevole per la preliminare ricostruzione giuridica redatta, conclude così:
La circostanza che nel diritto tributario il legislatore abbia sentito l’esigenza di introdurre una disposizione di carattere generale per ammettere che l’obbligazione tributaria possa essere adempiuta anche mediante compensazione induce la Sezione a ritenere che la prestazione in luogo di adempimento ex art. 1197 c.c., in quanto prevista in ambito tributario solo per alcune imposte dirette (imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche e imposta di successione) ma non come principio di carattere generale, non possa essere introdotta mediante norma regolamentare da parte dell’ente locale.
Detto ciò, condividendo la posizione della CdC, si ritiene che l’operazione prospettata nel quesito non sia esperibile tenuto conto del fatto determinante, peraltro, che in assenza di una norma regolamentare in tal senso (soggetta, si badi, al vaglio di legittimità da parte del MEF, ai sensi dell’art. 52D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), comunque, non si potrebbe procedere.

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