05/10/2020 – Spetta al sindaco la valutazione delle condizioni per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente

Spetta al sindaco la valutazione delle condizioni per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente
(di Massimo Asaro)
 
Cons. Stato, Sez. V, sent. 02/10/2020 n. 5780 (link). Ai sensi dell’art. 54 del TUEL, spetta al Sindaco valutare l’esistenza di una situazione di grave pericolo, vale a dire il rischio concreto di un danno grave e imminente per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
La valutazione, di carattere eminentemente tecnico, va compiuta sulla base di pareri acquisiti e accertamenti tecnico – scientifici effettuati in sede istruttoria, di cui si deve dar conto nella motivazione del provvedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 29/05/2019, n. 3580 secondo cui: «il potere di ordinanza, inoltre, presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale»; allo stesso modo, Cons. Stato, Sez. V, sent. 21/02/ 2017, n. 774 e altre).
Le rassicurazioni provenienti dal consulente tecnico di parte sono una valutazione alternativa della probabilità che il rischio possa divenire concreto; il giudice amministrativo non può preferire le valutazioni di parte su quelle espresse dal tecnico della P.A. se l’attività procedimentale si è correttamente svolta, viste le caratteristiche non sostitutive del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni amministrative espressione di discrezionalità tecnica.
Ai fini dell’esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente rileva l’attualità della situazione di pericolo al momento dell’adozione del provvedimento sindacale nonché l’idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo sia risalente nel tempo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 09/03/2020, n. 1670; Sez. II, sent. 22/07/2019, n. 5150; Sez. V, 10/02/2010, n. 670).
La previa comunicazione al Prefetto dell’ordinanza contingibile ed urgente, prevista dall’ultimo periodo dell’art. 54, comma 4, del TUEL, non costituisce requisito di validità dell’atto perché non attiene ai suoi elementi essenziali, né è condizione di efficacia dello stesso poiché non è configurata dal legislatore in forma di controllo dell’attività amministrativa del Sindaco; si tratta invece di mero atto organizzativo previsto per consentire al Prefetto la predisposizione degli strumenti necessari all’attuazione dell’ordinanza e fargli conoscere in anticipo il suo contenuto serve ad evitare profili di responsabilità derivanti dall’aver concesso l’uso della forza pubblica per l’esecuzione di ordinanze illegittime.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto