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Molise, del. n. 74 – diritti di rogito
Pubblicato il 2 ottobre 2020

 
Un Sindaco ha posto una serie di quesiti in merito al diritto di rogito spettante al Segretario comunale.
I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 74/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 ottobre, hanno ribadito, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia, che:
  • i diritti di rogito siano attribuibili da parte del singolo Comune con l’unico limite del quinto dello stipendio globalmente percepito da parte del segretario nell’anno di competenza, senza distinzione tra gli importi erogati da parte dei singoli enti in cui ha prestato servizio (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 171/2015), sia in caso di convenzioni di segreteria che in caso di incarichi di reggenza o scavalco;
  • in caso di convenzione di segreteria è opportuno che nella stessa siano regolare anche le modalità di erogazione dei diritti di rogito nonché di verifica del rispetto del limite del quinto dello stipendio complessivo in godimento (Corte dei Conti, Sez. Contr., Emilia, del. n. 113/2018);
  • in caso di incarico di reggenza o scavalco, il limite del quinto dello stipendio rimane unico, pertanto spetteranno al Segretario i diritti per gli atti rogati in entrambi gli enti locali fino a concorrenza complessiva del quinto trattamento annuo in godimento (Corte dei Conti, Sez. Contr. Liguria, del. n. 74/2019)
  • i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dall’art. 10, comma 2 bis, del d.l. 90/2014, spettano ai Segretari di fascia C nonché ai Segretari appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali (Corte dei Conti, Sez. Aut., del. n. 18/2018);
  • i diritti di rogito sono integralmente acquisiti al bilancio dell’ente, previo versamento da parte dei terzi obbligati, e successivamente sono attribuiti al Segretario rogante.
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